Cassazione Civile, Ordinanza n. 225/2010 del 11/01/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
Dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ricorrente agì davanti al Tribunale di Roma chiedendo di essere dichiarata comproprietaria per metà dell’appartamento destinato ad abitazione familiare, assegnato in proprietà al marito da una cooperativa edilizia con accollo del mutuo. Sosteneva di avere concorso all’acquisto e ai pagamenti. Il Tribunale respinse la domanda, ritenendo non provata la contribuzione e attribuendo rilievo ai pagamenti del mutuo effettuati dal marito; accolse parzialmente la riconvenzionale di quest’ultimo, condannando la ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., a L. 20.000.000 per l’incauta trascrizione della citazione, ma respinse la domanda di indennità per occupazione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4760/2003 depositata il 12 novembre 2003, rigettò l’appello. In Cassazione la ricorrente articolò otto motivi, incentrati: (1) sulla disciplina del regime patrimoniale e sull’asserita applicabilità della comunione legale, contestando il riferimento della Corte territoriale all’opzione per la separazione prevista dalla disciplina transitoria; (2) sull’inefficacia di tale opzione rispetto all’acquisto anteriore e sull’eventuale comproprietà ordinaria; (3) sull’irrilevanza, in regime di comunione, della provenienza del denaro e sulla contestazione della prova dei bonifici, oltre che sull’omesso esame di documenti relativi al conto cointestato e al mutuo; (4) sulla pretesa formazione del giudicato interno circa il regime patrimoniale; (5) sulla destinazione dell’alloggio a patrimonio familiare comune e sulla mancata dichiarazione di acquisto con denaro personale; (6) sul valore probatorio delle schede anagrafiche informatiche e sul mancato ricorso alle informazioni della pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c.; (7) sul rigetto delle istanze istruttorie relative alla contribuzione; (8) sulla domanda subordinata di usucapione, deducendo che non era nuova e che abitazione, pagamenti condominiali e corrispondenza dell’amministratore dimostravano il possesso ultraventennale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Ha corretto la motivazione della sentenza d’appello, confermandone il dispositivo: poiché l’acquisto era anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975, occorreva verificare se i coniugi avessero adottato la comunione in deroga al previgente regime legale di separazione; l’opzione transitoria successiva non poteva incidere sull’acquisto anteriore. In ogni caso, la prova dei contributi della moglie al mutuo era irrilevante per stabilire l’appartenenza del bene: in comunione l’acquisto entrava ope legis, mentre in separazione la contribuzione non determinava la comproprietà. La pretesa formazione del giudicato sul regime patrimoniale è stata esclusa perché l’accertamento del Tribunale era incidentale, non costituiva oggetto di specifica domanda autonoma e non aveva efficacia decisoria; le schede anagrafiche non erano idonee a provare una convenzione matrimoniale, per la quale era richiesto l’atto pubblico ex art. 162 c.c. Il mancato esercizio del potere officioso ex art. 213 c.p.c. non era censurabile e tale potere non sostituisce l’onere probatorio della parte. La questione relativa alla destinazione dell’alloggio a patrimonio familiare comune è stata dichiarata nuova e inammissibile in cassazione. Quanto all’usucapione, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse interesse a censurare la declaratoria d’inammissibilità, poiché la domanda era stata comunque esaminata e rigettata nel merito. L’uso dell’immobile derivava dalla codetenzione collegata alla vita familiare e non provava un compossesso utile; i pagamenti del mutuo e delle spese condominiali, nonché gli avvisi assembleari e la corrispondenza indirizzata alla ricorrente, erano compatibili con accordi di gestione familiare e non dimostravano atti idonei a trasformare la detenzione in possesso contro il diritto esclusivo del marito.
Norme richiamate
L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 228, commi 1 e 2
La norma transitoria dettata dalla L. n. 151 del 1975, art. 228, comma 1, in coerenza con la finalità perseguita dal legislatore di garantire una posizione preferenziale e prioritaria all’istituto della comunione legale, mirava a porre le famiglie costituitesi prima del 20 settembre 1975 nella medesima situazione giuridica nella quale si sarebbero trovate ove alla data del loro matrimonio il nuovo regime patrimoniale della famiglia fosse stato già in vigore.
La disciplina transitoria assoggettava alla comunione legale le famiglie già costituite al 20 settembre 1975, consentendo a ciascun coniuge di opporsi nei termini previsti per i beni acquistati dopo tale data; l’opzione non produceva effetti sugli acquisti anteriori. Per questi ultimi, la comunione poteva operare se i coniugi l’avevano convenuta secondo la disciplina applicabile.
art. 217 c.c. (testo previgente)
in presenza della comunione legale l’unica circostanza idonea ad escludere che il bene rientrasse nella comunione era la dichiarazione nell’atto di acquisto da parte del coniuge acquirente che il bene fosse stato acquistato con danaro proveniente dalla vendita di un bene personale secondo quanto previsto dal previgente art. 217 c.c., non trovando applicazione l’art. 179 c.c. introdotto dalla L. n. 151 del 1975.
Per l’acquisto regolato dalla disciplina anteriore alla riforma del 1975, l’esclusione del bene dalla comunione richiedeva la dichiarazione nell’atto di acquisto, prevista dal previgente art. 217 c.c., circa l’impiego di denaro proveniente dalla vendita di un bene personale; non era applicabile retroattivamente l’art. 179 c.c. nel testo introdotto dalla riforma.
art. 162 c.c.
Per quanto concerne la prova del regime patrimoniale va considerato che le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate a pena di nullità, con atto pubblico che deve fornire la prova ad substantiam del regime patrimoniale dei coniugi secondo quanto previsto dall’art. 162 c.c. sia nel testo previgente alla riforma di cui alla L. n. 151 del 1975 sia in quello attualmente vigente che ha introdotto l’annotazione sull’atto di matrimonio al fine di renderle opponibili ai terzi.
Il regime patrimoniale convenzionale deve risultare da atto pubblico, richiesto ad substantiam; le schede anagrafiche non possono sostituire tale prova. Nel testo vigente, l’annotazione sull’atto di matrimonio è funzionale all’opponibilità ai terzi.
art. 213 c.p.c.
l’esercizio del potere di richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice – il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità (pur in presenza di una specifica istanza in tal senso formulata dalla parte)-, avente ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell’onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza che tali poteri possono essere attivati soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della p.a. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attività da essa svolta.
La richiesta d’ufficio di informazioni alla pubblica amministrazione è rimessa alla discrezionalità del giudice e non sostituisce l’onere probatorio della parte. Può essere attivata quando siano necessari atti o documenti che la parte non può fornire e che sono nella disponibilità esclusiva dell’amministrazione.
art. 329 c.p.c.
in mancanza di espressa richiesta di parte, la decisione non era suscettibile di passare in cosa giudicata, atteso che non erano configurabili i presupposti di cui all’art. 329 c.p.c., che prevede il passaggio in giudicato in caso di impugnazione parziale relativamente a domande autonome.
Il giudicato interno per mancata impugnazione presuppone una statuizione su una domanda autonoma; un accertamento incidentale privo di autonoma efficacia decisoria non passa in giudicato.
art. 345 c.p.c. (testo previgente)
se è vero che la domanda di usucapione era ammissibile non comportando una inammissibile mutatio libelli, la ricorrente non ha interesse a fare valere la doglianza relativa alla declaratoria di inammissibilità proprio perchè comunque – come si è detto – la domanda è stata decisa nel merito.
La specificazione in appello del titolo di acquisto per usucapione, nell’ambito della pretesa relativa a un diritto autodeterminato, non comporta di per sé una mutatio libelli; tuttavia, se la domanda è stata comunque decisa nel merito, manca l’interesse a censurare la sola declaratoria di inammissibilità.
art. 2697 c.c.
Tali considerazioni evidenziano che del tutto fuori luogo è il richiamo dell’ari 213 c.p.c., tenuto conto che, oltre alle peraltro assorbenti considerazioni sopra formulate, l’esercizio del potere di richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice – il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità (pur in presenza di una specifica istanza in tal senso formulata dalla parte)-, avente ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell’onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza che tali poteri possono essere attivati soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della p.a. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attività da essa svolta.
La parte deve provare i fatti posti a fondamento della propria domanda; i poteri officiosi del giudice non possono supplire all’onere probatorio, salvo l’acquisizione di informazioni amministrative che la parte non sia in grado di procurarsi e che siano detenute dall’amministrazione.
Massime di principio
- Per i coniugi sposati prima della riforma del 1975, la disciplina applicabile all’acquisto di un bene deve essere individuata con riferimento alla data dell’acquisto e alle convenzioni matrimoniali allora efficaci; l’opzione prevista dalla disciplina transitoria per il regime dei beni acquistati dopo il 20 settembre 1975 non incide sugli acquisti anteriori.
- Quando l’acquisto è regolato dal regime di comunione, il bene entra nella comunione indipendentemente da quale coniuge abbia sostenuto il prezzo; se invece vige la separazione dei beni, il contributo economico dell’altro coniuge non basta, da solo, a fondare la comproprietà.
- Le convenzioni matrimoniali richiedono la forma dell’atto pubblico a pena di nullità e tale atto è prova ad substantiam del regime convenzionale; documenti anagrafici o informatici non sostituiscono la forma richiesta.
- Un accertamento contenuto nella motivazione soltanto in via incidentale, non autonomamente domandato e privo di efficacia decisoria sul dispositivo, non forma giudicato interno.
- Il potere del giudice di chiedere informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c. è discrezionale e non è censurabile in cassazione per il solo mancato esercizio; non può supplire all’onere probatorio della parte e presuppone che questa non possa procurarsi i documenti, detenuti dall’amministrazione in relazione alla propria attività.
- La codetenzione dell’abitazione familiare da parte del coniuge non proprietario, derivante dal godimento connesso alla vita familiare, non dimostra da sola il compossesso utile all’usucapione. Occorrono atti di signoria idonei a rendere riconoscibile il mutamento della detenzione in possesso e incompatibili con il diritto esclusivo dell’altro coniuge; non sono sufficienti, isolatamente, il pagamento di rate del mutuo o di spese condominiali, né la ricezione di comunicazioni condominiali.
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