Cassazione Civile, Ordinanza n. 27979/2011 del 21/12/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale su un verbale di conciliazione giudiziale relativo alla restituzione agli eredi del de cuius di somme da questi depositate. La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 13/32/07, depositata il 26 marzo 2007, con tre motivi: con il primo ha contestato, per violazione di legge, l’equiparazione dell’atto di conciliazione a una sentenza di condanna; con il secondo e il terzo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e un vizio di motivazione in relazione all’applicabilità del regime IVA all’accordo e alla conseguente assoggettabilità del verbale a imposta di registro in misura fissa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per difetto di autosufficienza: la ricorrente non aveva riportato né chiarito il contenuto dell’accordo tra le parti e le disposizioni del verbale di conciliazione, impedendo di verificare quale fosse il presupposto imponibile e quale regime di registrazione dovesse applicarsi. La Corte ha richiamato il principio per cui il verbale di conciliazione è tassato in base al contenuto dell’accordo che recepisce e non è, in quanto tale, equiparabile a una sentenza. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, poiché il principio richiamato era stato enunciato dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La Corte non ha esaminato nel merito la censura fondata sull’art. 112 c.p.c., poiché il ricorso è stato rigettato per difetto di autosufficienza.
La norma è menzionata in relazione alla relazione del consigliere relatore e alla trattazione camerale, ma la Corte non ne enuncia una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, il verbale di conciliazione giudiziale non è equiparato a una sentenza: l’imposta è determinata in base al contenuto dell’accordo recepito nel verbale.
- Quando le parti concludono in sede giudiziale un accordo costitutivo, modificativo o estintivo di diritti, il verbale costituisce il presupposto d’imposta e rileva per la determinazione della misura dell’imposta e dei termini di pagamento; se il verbale recepisce invece un accordo già raggiunto, il presupposto va individuato in quest’ultimo atto.
- Per consentire alla Corte di cassazione di verificare le censure relative al regime tributario di un verbale di conciliazione, il ricorso deve esporre il contenuto dell’accordo e le disposizioni del verbale rilevanti; la loro mancata riproduzione determina il rigetto della censura per inosservanza del principio di autosufficienza.
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