Cassazione Civile, Ordinanza n. 15629/2010 del 30/06/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
La ricorrente aveva introdotto davanti al Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Modugno, un’opposizione all’esecuzione mobiliare, con ricorso depositato il 24 marzo 2006. Esaurita la fase sommaria, il Tribunale, qualificata la domanda come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., aveva rimesso le parti al Giudice di Pace di Modugno, ritenuto competente per il merito. Dopo la riassunzione, il Giudice di Pace, con sentenza del 20 dicembre 2008, depositata il 22 dicembre 2008, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore. La ricorrente contestava tale decisione deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme sulla competenza e vizio di motivazione: sosteneva che il provvedimento del Tribunale di rimessione aveva natura ordinatoria e non vincolava il giudice della riassunzione, ma che, una volta dichiarata l’incompetenza del Giudice di Pace, le parti avrebbero dovuto essere rimesse al Tribunale ai sensi dell’art. 50 c.p.c. La controversia esecutiva riguardava due crediti azionati con distinti precetti, la cui somma era pari a euro 2.619,04. Con il secondo motivo, la ricorrente censurava la ripartizione per metà a suo carico delle spese del giudizio davanti al Giudice di Pace, chiedendone la compensazione integrale in considerazione della sua adesione all’eccezione di incompetenza e del fatto che aveva riassunto la causa per ottemperare al provvedimento del Tribunale. Aveva inoltre chiesto la condanna dei resistenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario, poiché la decisione impugnata era stata pronunciata a definizione di un giudizio di opposizione all’esecuzione soggetto, nel regime applicabile, all’art. 616 c.p.c. Ha accolto il primo motivo: il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, conclusa la fase sommaria, rimette le parti al giudice individuato come competente per il merito ha natura ordinatoria e non decide con efficacia vincolante sulla competenza; il giudice della riassunzione può quindi rilevare l’incompetenza, ma deve trarne la conseguenza prevista dall’art. 50 c.p.c., rimettendo le parti al giudice competente. La Corte ha dichiarato competente il Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Modugno, e ha fissato in quattro mesi dalla comunicazione del deposito il termine per la riassunzione. Ha accolto anche il secondo motivo: pur essendo la ricorrente soccombente davanti al Giudice di Pace, l’immediata adesione all’eccezione di incompetenza e l’incolpevolezza della riassunzione giustificavano la compensazione integrale delle spese di quel giudizio; la sentenza è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e la Corte ha disposto direttamente la compensazione. I resistenti sono stati condannati a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. È stata rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo sufficiente la mera proposizione di tesi giuridiche infondate in assenza di dolo o colpa grave.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
Nell’ambito di vigenza della previsione (implicita) del ricorso straordinario, quando la sentenza sull’opposizione all’esecuzione fosse stata pronunciata dal giudice di pace esclusivamente sulla competenza – stante la perdurante vigenza dell’art. 46 c.p.c. e l’esclusione del regolamento avverso le sentenze del giudice di pace sulla competenza (confermata da ultimo da Cass. sez. un. n. 21931 del 2008) – il rimedio esperibile avverso la violazione delle norme sulla competenza non poteva che essere il ricorso straordinario.
Nel regime processuale applicabile, la sentenza del Giudice di Pace che, in un giudizio di opposizione all’esecuzione, decide esclusivamente sulla competenza era impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
art. 616 c.p.c.
Va rilevato in primo luogo che, anche nel regime dell’art. 616 introdotto dalla citata L. n. 52 del 2006 (ma discorso non diverso varrebbe nel nuovo regime di cui alla L. n. 69 del 2009, che sul punto ha lasciato immutata la disciplina) il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione investito dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, esaurita la fase sommaria del procedimento, deputata a provvedere sull’istanza di sospensione, ravvisa di non essere competente sul merito e rimette le parti per il prosieguo davanti al giudice individuato come competente su di esso, ha carattere del tutto ordinatorio e non valore di sentenza sulla competenza, di modo che, per un verso non è impugnabile con il regolamento di competenza, e, per altro verso, lascia intatta la possibilità, una volta avvenuta la riassunzione, sia per le parti, sia per il giudice della riassunzione quanto ai criteri di competenza la cui violazione può rilevare d’ufficio, di rilevare l’incompetenza ed eventualmente la sussistenza della competenza- oltre che di un diverso giudice – proprio dello stesso giudice dell’esecuzione.
La rimessione al giudice ritenuto competente, disposta dal giudice dell’esecuzione al termine della fase sommaria dell’opposizione, è un atto ordinatorio e non una decisione sulla competenza; pertanto non vincola il giudice della riassunzione, che può riesaminare la competenza.
art. 50 c.p.c.
Ha, tuttavia, errato, come sostiene a ricorrente, nel non trarre dalla declaratoria della incompetenza e della competenza del Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Modugno, la normale conseguenza prevista dall’art. 50 c.p.c., cioè quella di consentire la rimessione delle parti davanti a quel giudice.
Quando il giudice della riassunzione dichiara la propria incompetenza e individua il giudice competente, deve consentire la prosecuzione del processo davanti a quest’ultimo secondo il meccanismo dell’art. 50 c.p.c.; la precedente ordinanza ordinatoria di rimessione non impedisce tale soluzione.
art. 92 c.p.c.
Il motivo è fondato, in relazione all’art. 92 c.p.c., perchè, se non può negarsi che l’ A., avendo introdotto la causa davanti al Giudice di Pace e, quindi, avendo affermato la sua competenza, sia stata soccombente, tuttavia, sia l’immediata adesione all’eccezione avversaria, sia l’incolpevolezza della riassunzione (che, tra l’altro, era l’unico modo per impedire che il giudizio si estinguesse), avrebbero dovuto giustificare ampiamente la compensazione integrale.
L’immediata adesione della parte all’eccezione di incompetenza e l’incolpevolezza della riassunzione, necessaria per evitare l’estinzione del giudizio, costituiscono ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese.
art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell’inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dal tallo della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l’altra parte deduca e dimostri nel l’indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell’ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle suddette tesi.
La soccombenza o la prospettazione di tesi giuridiche infondate non bastano, da sole, a fondare la responsabilità aggravata; occorre che siano dedotti e dimostrati il dolo o la colpa grave, inclusa l’ignoranza dell’infondatezza dovuta alla mancanza della diligenza minima.
art. 615, comma 2, c.p.c.
Va rilevato in primo luogo che, anche nel regime dell’art. 616 introdotto dalla citata L. n. 52 del 2006 (ma discorso non diverso varrebbe nel nuovo regime di cui alla L. n. 69 del 2009, che sul punto ha lasciato immutata la disciplina) il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione investito dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, esaurita la fase sommaria del procedimento, deputata a provvedere sull’istanza di sospensione, ravvisa di non essere competente sul merito e rimette le parti per il prosieguo davanti al giudice individuato come competente su di esso, ha carattere del tutto ordinatorio e non valore di sentenza sulla competenza, di modo che, per un verso non è impugnabile con il regolamento di competenza, e, per altro verso, lascia intatta la possibilità, una volta avvenuta la riassunzione, sia per le parti, sia per il giudice della riassunzione quanto ai criteri di competenza la cui violazione può rilevare d’ufficio, di rilevare l’incompetenza ed eventualmente la sussistenza della competenza- oltre che di un diverso giudice – proprio dello stesso giudice dell’esecuzione.
Nell’opposizione all’esecuzione introdotta ai sensi del secondo comma, il provvedimento adottato dopo la fase sommaria per individuare il giudice del merito non costituisce una pronuncia decisoria sulla competenza.
art. 91 c.p.c.
Con esso si lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perchè la sentenza impugnata ha posto le spese del giudizio davanti al Giudice di Pace per metà a carico dell’ A., anzichè compensarle del tutto, così trascurando sia che la stessa aveva aderito all’eccezione di incompetenza formulata dalle controparti qui resistenti, sia che alla riassunzione era stata indotta per ottemperare al provvedimento del Tribunale.
La norma è richiamata nel quadro della censura relativa alla regolazione delle spese; la decisione accoglie la censura e dispone la compensazione integrale sulla base delle ragioni valutate ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
art. 38 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza e segnatamente degli artt. 38, 44, 45 e 50 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2; nonchè erroneità, mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “.
La disposizione è riportata tra le norme invocate dalla ricorrente sulla competenza, ma la Corte non ne formula una specifica interpretazione.
art. 44 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza e segnatamente degli artt. 38, 44, 45 e 50 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2; nonchè erroneità, mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “.
La disposizione è riportata tra le norme invocate dalla ricorrente sulla competenza, ma la Corte non ne formula una specifica interpretazione.
art. 45 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza e segnatamente degli artt. 38, 44, 45 e 50 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2; nonchè erroneità, mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “.
La disposizione è riportata tra le norme invocate dalla ricorrente sulla competenza, ma la Corte non ne formula una specifica interpretazione.
art. 7 c.p.c.
Vi si sostiene che bene il Giudice di pace avrebbe dichiarato la propria incompetenza (tra l’altro tempestivamente eccepita dai qui resistenti nell’atto di costituzione a seguito della riassunzione operata dalla A. e da costei assentita), atteso che il provvedimento ordinatorio ai sensi dell’art. 616 c.p.c., con cui a quel giudice il Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione aveva rimesso le parti per la prosecuzione del giudizio di opposizione nel merito, era basato su una erronea individuazione del valore della controversia, che non era compreso nel limite della competenza generale per valore mobiliare del giudice di pace, ma la eccedeva.
La Corte non decide sulla determinazione del valore né sulla soglia di competenza del Giudice di Pace: la disposizione emerge soltanto nella ricostruzione delle deduzioni sulla competenza.
art. 339 c.p.c.
L’art. 616 cod. proc. civ. (nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. 14 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1), nella parte in cui stabilisce l’inappellabilità delle sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione all’esecuzione (tanto se introdotti prima dell’inizio dell’esecuzione, e quindi sotto forma di opposizione a precetto, quanto se introdotti dopo), è norma speciale (e, perciò, derogativa) rispetto all’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, che sancisce, invece, in via generale l’appellabilità limitata delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità.
Nel regime dell’art. 616 c.p.c. introdotto dalla L. n. 52 del 2006, l’inappellabilità delle sentenze rese nei giudizi di opposizione all’esecuzione, quale disciplina speciale, prevale sulla generale appellabilità limitata delle sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità.
L. n. 52/2006, art. 14
L’art. 616 cod. proc. civ. (nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. 14 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1), nella parte in cui stabilisce l’inappellabilità delle sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione all’esecuzione (tanto se introdotti prima dell’inizio dell’esecuzione, e quindi sotto forma di opposizione a precetto, quanto se introdotti dopo), è norma speciale (e, perciò, derogativa) rispetto all’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, che sancisce, invece, in via generale l’appellabilità limitata delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità.
La modifica dell’art. 616 c.p.c. introdotta dall’art. 14 della L. n. 52/2006 rendeva inappellabili le sentenze rese nei giudizi di opposizione all’esecuzione, con conseguente esperibilità del ricorso straordinario nei casi indicati dalla decisione.
L. n. 69/2009
Nell’ambito di vigenza della previsione (implicita) del ricorso straordinario, quando la sentenza sull’opposizione all’esecuzione fosse stata pronunciata dal giudice di pace esclusivamente sulla competenza – stante la perdurante vigenza dell’art. 46 c.p.c. e l’esclusione del regolamento avverso le sentenze del giudice di pace sulla competenza (confermata da ultimo da Cass. sez. un. n. 21931 del 2008) – il rimedio esperibile avverso la violazione delle norme sulla competenza non poteva che essere il ricorso straordinario (ed ora, nel regime della L. n. 69 del 2009, il rimedio sarà l’appello ai sensi dell’art. 339 c.p.c).
La Corte precisa che, nel regime successivo alla L. n. 69/2009, il rimedio contro la decisione sulla competenza del Giudice di Pace è l’appello ai sensi dell’art. 339 c.p.c.; tale disciplina successiva non governa il ricorso esaminato.
art. 46 c.p.c.
Nell’ambito di vigenza della previsione (implicita) del ricorso straordinario, quando la sentenza sull’opposizione all’esecuzione fosse stata pronunciata dal giudice di pace esclusivamente sulla competenza – stante la perdurante vigenza dell’art. 46 c.p.c. e l’esclusione del regolamento avverso le sentenze del giudice di pace sulla competenza (confermata da ultimo da Cass. sez. un. n. 21931 del 2008) – il rimedio esperibile avverso la violazione delle norme sulla competenza non poteva che essere il ricorso straordinario.
La perdurante vigenza dell’art. 46 c.p.c., insieme all’esclusione del regolamento di competenza per le sentenze del Giudice di Pace, concorre a individuare nel ricorso straordinario il rimedio applicabile nel regime processuale della controversia.
art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza e segnatamente degli artt. 38, 44, 45 e 50 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2; nonchè erroneità, mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “.
La disposizione è indicata come norma processuale di impugnazione per la censura sulla competenza; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza e segnatamente degli artt. 38, 44, 45 e 50 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2; nonchè erroneità, mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “.
La disposizione è indicata come parametro del vizio di motivazione dedotto nel ricorso, ma la Corte accoglie il motivo sulla base della disciplina della competenza e non formula un principio autonomo sul vizio.
art. 175 c.p.c.
In sostanza, riguardo al provvedimento del giudice dell’esecuzione di rimessione ad altro giudice perchè competente nel merito e conserva valore la giurisprudenza della Corte formatasi nei regime anteriore alla L. n. 52 del 2006, che parimenti prevedeva sempre una rimessione da parte del giudice dell’esecuzione con ordinanza (per tutte Cass. n. 5967 del 2001, secondo la quale: “il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 16 cod. proc. civ, sia esso di prosecuzione innanzi a sè del procedimento di opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 175 e ss. cod. proc. civ., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione al giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza”.
La norma è richiamata nella citazione di un precedente relativo alla direzione del procedimento; la decisione non le attribuisce un autonomo contenuto interpretativo.
art. 16 c.p.c.
In sostanza, riguardo al provvedimento del giudice dell’esecuzione di rimessione ad altro giudice perchè competente nel merito e conserva valore la giurisprudenza della Corte formatasi nei regime anteriore alla L. n. 52 del 2006, che parimenti prevedeva sempre una rimessione da parte del giudice dell’esecuzione con ordinanza (per tutte Cass. n. 5967 del 2001, secondo la quale: “il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 16 cod. proc. civ, sia esso di prosecuzione innanzi a sè del procedimento di opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 175 e ss. cod. proc. civ., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione al giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza”.
La norma compare nella citazione di un precedente e non è oggetto di una specifica statuizione interpretativa della Corte.
Massime di principio
- Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, esaurita la fase sommaria dell’opposizione, rimette le parti al giudice individuato come competente per il merito ha natura ordinatoria e non decide con efficacia vincolante sulla competenza. Dopo la riassunzione, le parti e il giudice adito possono quindi rilevare l’incompetenza, anche d’ufficio quando consentito.
- Quando il giudice della riassunzione dichiara la propria incompetenza e individua il giudice competente, deve consentire la prosecuzione del processo davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 50 c.p.c.; la precedente ordinanza di rimessione del giudice dell’esecuzione non osta a tale conseguenza.
- L’immediata adesione della parte all’eccezione di incompetenza e l’incolpevolezza della riassunzione, effettuata per evitare l’estinzione del giudizio in conformità al provvedimento del giudice, possono giustificare la compensazione integrale delle spese.
- La condanna per responsabilità processuale aggravata non può fondarsi sulla sola proposizione di tesi giuridiche risultate infondate: occorre la deduzione e la dimostrazione del dolo o della colpa grave.
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