Cassazione Penale, Sentenza n. 7704/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena per mancato adempimento dell'obbligo di svolgere attività non retribuita a favore della collettività. Il ricorrente ha dedotto: a) che la documentazione medica e lo stato di famiglia rendevano inesigibile l'obbligo perché avrebbe dovuto accudire la madre; b) che l'obbligo era indeterminato perché il provvedimento di condanna non aveva specificato luogo né orario per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato: il giudice dell'esecuzione aveva valutato la documentazione medica e correttamente osservato che non era dimostrata la presenza esclusiva del ricorrente nell'accudimento della madre né l'attivazione del ricorrente per reperire soluzioni alternative o per chiedere una proroga. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha chiarito che, se il giudice di merito non specifica modalità esecutive (luogo/orario), si applicano le disposizioni di legge richiamate (art. 54, comma 3, d.lgs. 274/2000 e art. 18 bis disp. coord. cod. pen.), per cui il soggetto è libero di determinare luogo e orario nel rispetto delle norme; il principio evocato dalla giurisprudenza citata non impone sempre l'esplicitazione di luogo/orario, ma richiede motivazione quando il giudice di merito stabilisca modalità in contrasto con le disposizioni di legge. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare la sintesi dei motivi nel ricorso in cassazione; usata come vincolo formale per l'esposizione dei motivi nella sentenza di merito e nella motivazione della Cassazione.
art. 54, comma 3, d.lgs. n. 274/2000
Stabilisce che l'attività non retribuita sia svolta nell'ambito della provincia di residenza del condannato e con modalità/tempi che non pregiudichino lavoro, studio, famiglia e salute; se il giudice non specifica luogo/orario, si applicano le disposizioni di legge e il condannato può determinare l'esecuzione nel rispetto di tali limiti.
art. 18 disp. coord. cod. pen.
Richiamato quale norma di coordinamento che rinvia, per alcune modalità, alle disposizioni procedurali indicate (tra cui art. 54 d.lgs. 274/2000); la Corte ha chiarito che il giudice non è sempre tenuto a dettagliare le modalità esecutive salvo che queste siano in contrasto con le norme richiamate, nel qual caso necessita adeguata motivazione.
art. 18 bis disp. coord. cod. pen.
Richiamata come riferimento normativo sull'esecuzione delle modalità dei lavori di pubblica utilità integrate con le disposizioni del d.lgs. n. 274/2000; conferma il quadro normativo cui attenersi in assenza di dettagli, lasciando margine di scelta al condannato entro i limiti di legge.
Cass. Sez. 2, n. 14337 del 09/02/2018 (Gambino)
Pronuncia richiamata per distinguere il caso in cui il giudice di merito abbia imposto modalità esecutive in contrasto con l'art. 54 d.lgs. 274/2000: in quella fattispecie la Corte censurò l'assenza di motivazione per aver imposto un luogo in contrasto con la provincia di residenza; la sentenza oggetto del ricorso non comporta la stessa violazione, per cui il principio non impone sempre l'esplicitazione dei dettagli esecutivi.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale è legittima se il condannato non prova di aver adempiuto all'obbligo o di aver posto in essere atti concreti per ottenerne la sospensione o la proroga.
- La mera produzione di documentazione medica o dello stato di famiglia non è sufficiente a dimostrare l'inesigibilità dell'obbligo se non prova l'esclusiva responsabilità di cura o l'impossibilità effettiva e verificabile di svolgere i lavori.
- Se il provvedimento di condanna non specifica luogo e orario per i lavori di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di legge (art. 54 d.lgs. 274/2000): il condannato può determinare luogo e orario nei limiti previsti, salvo che il giudice di merito abbia disposto modalità in contrasto con la legge, caso in cui è richiesta motivazione specifica.
- I ricorsi che ripropongono in modo generico argomenti già esaminati e motivati dal giudice di merito sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati se non confrontano criticamente la motivazione impugnata.
- Quando si pretende l'inesigibilità di un obbligo per motivi personali/di famiglia, è importante dimostrare sia l'effettiva esclusività dell'impegno di cura sia che si sono tentate soluzioni alternative o richieste formali di differimento.
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