Cassazione Civile, Ordinanza n. 33325/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (solvens)
La controversia
La controversia nasce da un bonifico di euro 104.500,00 eseguito nel 2014 da un conto corrente cointestato, con causale "giroconto per regalia", in favore del convenuto. L'attore in primo grado ha chiesto di accertare la nullità della pretesa donazione per difetto di forma solenne ex art. 782 c.c. e la restituzione della somma; in subordine ha chiesto la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., sostenendo che la dazione fosse priva di causa. Il Tribunale ha rigettato le domande. In appello, la decisione è stata riformata limitatamente alla ripetizione dell'indebito, con condanna alla restituzione dell'intero importo. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di legittimazione attiva dell'appellante, perché cointestatario del conto e quindi, a suo dire, legittimato al massimo per metà dell'importo; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la Corte d'appello non avesse spiegato adeguatamente perché l'onere di provare l'inesistenza della causa debendi fosse stato ritenuto assolto; 3) omesso esame di fatti decisivi e illogicità della motivazione, deducendo che la Corte avesse trascurato indizi contrari; 4) richiesta di revisione della statuizione sulle spese di lite. La Cassazione ha respinto tutti i motivi, rilevando che la presunzione di contitolarità del conto opera nei rapporti con la banca e nei rapporti interni tra cointestatari, ma non fonda una presunzione di proprietà pro quota opponibile al percettore del denaro; che l'onere dell'attore in ripetizione può essere assolto provando l'inidoneità del titolo allegato e, se del caso, l'assenza di diversa causa giustificativa, senza dover dimostrare l'inesistenza di ogni possibile causa di attribuzione; che il vizio motivazionale non sussiste quando la decisione espone in modo logicamente adeguato gli elementi posti a base del convincimento e non è necessario confutare espressamente ogni singola allegazione o prova; e che il quarto motivo era inammissibile perché non denunciava un autonomo errore sulle spese, ma ne subordinava il riesame all'eventuale accoglimento degli altri motivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione di appello che aveva condannato il convenuto alla restituzione di euro 104.500,00 oltre interessi e spese. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La ratio è che, nella ripetizione di indebito, l'attore deve provare il pagamento e l'inesistenza della causa debendi con riferimento al rapporto specifico dedotto, potendo tale prova essere raggiunta anche per presunzioni e tramite la mancata allegazione di una causa giustificativa da parte del convenuto; la cointestazione del conto non consente, da sola, di limitare la legittimazione attiva alla metà della somma.
Norme richiamate
richiamato come norma che impone la forma solenne per la donazione, la cui mancanza era stata invocata per sostenere la nullità dell'attribuzione patrimoniale
richiamato quale base dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, azionabile quando manchi una causa giustificativa del pagamento
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come vizio processuale dedotto per asserita nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne esclude la ricorrenza perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere una asserita carenza di legittimazione ad causam, ma la Corte esclude che vi fosse il dedotto difetto
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude il vizio di motivazione apparente
la presunzione di contitolarità del conto opera nei rapporti con l'istituto di credito, non come prova della proprietà pro quota del denaro trasferito opponibile al percettore
la presunzione di pari quote riguarda i rapporti interni tra concreditori e condebitori e non fonda, nel caso deciso, il difetto di legittimazione dell'attore
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'inammissibilità di una pretesa novità in appello; la Corte esclude la novità della domanda di ripetizione
Massime di principio
- Chi agisce in ripetizione di indebito deve provare il pagamento e l'assenza della causa debendi con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, ma non è tenuto a dimostrare l'inesistenza di qualsiasi possibile causa di attribuzione tra le parti.
- La mancanza di un titolo giustificativo può essere provata anche attraverso il fatto negativo contrario o mediante fatti positivi incompatibili, utilizzabili in via presuntiva.
- Nell'azione di ripetizione, se l'attore allega l'inesistenza o l'inidoneità del titolo invocato e il convenuto non indica una diversa causa giustificativa, il giudice può ritenere assolto l'onere probatorio dell'attore in base al complessivo quadro allegatorio e probatorio.
- La contitolarità di un conto corrente non determina, di per sé, una presunzione opponibile al percettore secondo cui la somma trasferita appartenga solo pro quota a uno dei contitolari; le presunzioni legali sulla contitolarità operano nei rapporti pertinenti e non possono essere estese oltre il loro ambito.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di comprendere la ratio decidendi; non ricorre se il giudice espone, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o degli indizi già apprezzati dal giudice di appello.
- È inammissibile il motivo che si limiti a chiedere il riesame delle spese di lite solo come conseguenza dell'eventuale accoglimento degli altri motivi, senza denunciare uno specifico errore nella regolazione delle spese.
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