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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30226/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava difetto di motivazione: la sentenza del Tribunale aveva riconosciuto la non punibilità per "particolare tenuità del fatto" (art. 131-bis c.p.) con motivazione meramente apodittica, richiamando le "modalità del fatto" senza descriverle e assumendo manifestamente, senza argomentazione, che un "coltello a scatto in acciaio della lunghezza di centimetri 16" fosse privo di pericolosità. Si censura dunque l'assenza di elementi giustificativi specifici che avrebbero dovuto provare la sussistenza della causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendone la motivazione carente, e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il riconoscimento della causa di non punibilità fornendo motivazione specifica ed evitare le carenze indicate; il giudicato sull'accertamento della responsabilità resta invece richiamato.

Norme richiamate

  • legge n. 110/1975, art. 4

    Norma che incrimina il porto/possesso di armi o strumenti atti ad offendere; nel caso di specie il fatto contestato riguardava il porto del coltello e costituisce il fatto materiale di reato da cui partire per valutare eventuali cause di non punibilità.

  • codice penale, art. 131-bis

    Disposizione che introduce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione richieda una motivazione puntuale e il concreto esame di elementi fattuali (modalità, pericolosità, danno potenziale, colpevolezza minima), assenti nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede motivazione specifica: il giudice deve indicare e valutare elementi fattuali concreti che giustifichino la qualificazione del fatto come di particolare tenuità (modalità, entità del danno, pericolosità dell'arma, grado di colpevolezza).
  • Affermazioni apodittiche o generiche sulla mancata pericolosità di un'arma (es. 'coltello di 16 cm non è pericoloso') non sono sufficienti e possono determinare l'annullamento della decisione per difetto di motivazione.
  • Se la responsabilità è stata accertata con giudicato sul punto, la Corte di rinvio deve rispettare tale accertamento ma può riesaminare l'applicazione della causa di non punibilità fornendo motivazione adeguata.
  • La Corte di Cassazione interviene per vizio di motivazione annullando la parte relativa alla non punibilità quando manca il necessario convincimento motivato e rimanda al giudice di merito per un nuovo esame.
  • In situazioni analoghe, la difesa che invoca la tenuità del fatto dovrebbe documentare e argomentare le circostanze concrete (es. modalità di porto, assenza di uso o intento offensivo, dimensioni e caratteristiche dell'arma, contesto fattuale) per evitare che la richiesta sia considerata generica.

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