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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07557/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani che, in parte, aveva dichiarato inammissibile e, in parte, rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio del 15/07/2025 relativo ai reati indicati (artt. 81 e 493-ter c.p.; 81 e 494 c.p.). Il ricorrente deduceva che: la restituzione dei dispositivi non rendeva irrilevante il riesame perché il contenuto era stato trattenuto/copied dagli inquirenti; il sequestro era sproporzionato e motivato in modo generico (assenza di specificazione delle ragioni giustificatrici, dei criteri di ricerca e dei tempi di restituzione); il giudice del riesame non poteva supplire alla carenza motivazionale del decreto dell'ufficio requirente; la motivazione residua era meramente apparente quanto alla finalità probatoria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso parzialmente: ha ritenuto fondato il motivo con riferimento ai dispositivi informatici e telematici (smartphone, tablet) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente a tali dispositivi, disponendone la restituzione all'avente diritto senza trattenimento di copia dei dati. Per il resto del materiale (documenti cartacei: assegno bancario, quaderno, agenda, modulo) il ricorso è stato dichiarato inammissibile: il Tribunale di Trani aveva fornito adeguata ricostruzione dell'ipotesi accusatoria e motivazione sul carattere pertinenziale degli oggetti, per cui non sussistevano i vizi dedotti.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Riferimento all'aggravante della continuazione o concorso materiale nei reati contestati; la norma è evocata come parte della qualificazione giuridica dei fatti oggetto d'indagine

  • art. 493-ter c.p.

    Norma del codice penale relativa a specifico reato oggetto dell'inchiesta; citata nella descrizione dell'imputazione originaria

  • art. 494 c.p.

    Altro articolo penale richiamato nelle imputazioni; indicazione della fattispecie per la quale era disposto il sequestro probatorio

  • art. 8 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

    Richiamato per la tutela della vita privata e della corrispondenza: il sequestro di smartphone e dei dati da esso estratti integra un'ingerenza in diritti fondamentali che richiede adeguata motivazione e proporzionalità

  • art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato a supporto della tutela della riservatezza dei dati personali contenuti nei dispositivi, sottolineando l'interesse alla esclusiva disponibilità del "patrimonio informativo"

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito dell'annullamento del provvedimento; provvede alle formalità di esecuzione della decisione

Massime di principio

  • La mera restituzione fisica di un dispositivo informatico non rende privo di interesse il riesame: il dato informatico, anche se copiato dagli inquirenti, conserva la rilevanza oggetto del sequestro e legittima l'impugnazione per la tutela della disponibilità esclusiva dei dati.
  • Sussiste una presunzione, specie per smartphone e computer, che i dispositivi contengano dati personali, riservati o sensibili; perciò il pregiudizio alla riservatezza è in re ipsa e giustifica l'interesse al riesame senza necessità di allegazioni particolari.
  • Il pubblico ministero deve motivare in modo specifico la necessità e la proporzionalità del sequestro probatorio di dispositivi contenenti dati: indicare le ragioni che giustificano la limitazione della disponibilità esclusiva, le specifiche informazioni ricercate o i criteri di selezione del materiale e i presumibili tempi di trattenimento.
  • Il giudice del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto dell'ufficio requirente: se la motivazione è radicalmente generica o assente rispetto ai requisiti di proporzionalità, il provvedimento deve essere annullato.
  • Per i beni cartacei tradizionali valgono criteri meno stringenti rispetto ai dispositivi informatici: è sufficiente una motivazione che dimostri la pertinenzialità rispetto all'ipotesi accusatoria e gli scopi investigativi non meramente esplorativi.
  • In casi di carenza motivazionale grave relativa a supporti digitali, la restituzione senza trattenimento di copia dei dati può essere disposta, specie quando il provvedimento ablatorio non delimita né le finalità né i criteri di acquisizione dei dati.

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