Cassazione Penale, Sentenza n. 07557/2026 del 25/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani che, in parte, aveva dichiarato inammissibile e, in parte, rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio del 15/07/2025 relativo ai reati indicati (artt. 81 e 493-ter c.p.; 81 e 494 c.p.). Il ricorrente deduceva che: la restituzione dei dispositivi non rendeva irrilevante il riesame perché il contenuto era stato trattenuto/copied dagli inquirenti; il sequestro era sproporzionato e motivato in modo generico (assenza di specificazione delle ragioni giustificatrici, dei criteri di ricerca e dei tempi di restituzione); il giudice del riesame non poteva supplire alla carenza motivazionale del decreto dell'ufficio requirente; la motivazione residua era meramente apparente quanto alla finalità probatoria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso parzialmente: ha ritenuto fondato il motivo con riferimento ai dispositivi informatici e telematici (smartphone, tablet) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente a tali dispositivi, disponendone la restituzione all'avente diritto senza trattenimento di copia dei dati. Per il resto del materiale (documenti cartacei: assegno bancario, quaderno, agenda, modulo) il ricorso è stato dichiarato inammissibile: il Tribunale di Trani aveva fornito adeguata ricostruzione dell'ipotesi accusatoria e motivazione sul carattere pertinenziale degli oggetti, per cui non sussistevano i vizi dedotti.
Norme richiamate
Riferimento all'aggravante della continuazione o concorso materiale nei reati contestati; la norma è evocata come parte della qualificazione giuridica dei fatti oggetto d'indagine
Norma del codice penale relativa a specifico reato oggetto dell'inchiesta; citata nella descrizione dell'imputazione originaria
Altro articolo penale richiamato nelle imputazioni; indicazione della fattispecie per la quale era disposto il sequestro probatorio
art. 8 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Richiamato per la tutela della vita privata e della corrispondenza: il sequestro di smartphone e dei dati da esso estratti integra un'ingerenza in diritti fondamentali che richiede adeguata motivazione e proporzionalità
art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato a supporto della tutela della riservatezza dei dati personali contenuti nei dispositivi, sottolineando l'interesse alla esclusiva disponibilità del "patrimonio informativo"
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito dell'annullamento del provvedimento; provvede alle formalità di esecuzione della decisione
Massime di principio
- La mera restituzione fisica di un dispositivo informatico non rende privo di interesse il riesame: il dato informatico, anche se copiato dagli inquirenti, conserva la rilevanza oggetto del sequestro e legittima l'impugnazione per la tutela della disponibilità esclusiva dei dati.
- Sussiste una presunzione, specie per smartphone e computer, che i dispositivi contengano dati personali, riservati o sensibili; perciò il pregiudizio alla riservatezza è in re ipsa e giustifica l'interesse al riesame senza necessità di allegazioni particolari.
- Il pubblico ministero deve motivare in modo specifico la necessità e la proporzionalità del sequestro probatorio di dispositivi contenenti dati: indicare le ragioni che giustificano la limitazione della disponibilità esclusiva, le specifiche informazioni ricercate o i criteri di selezione del materiale e i presumibili tempi di trattenimento.
- Il giudice del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto dell'ufficio requirente: se la motivazione è radicalmente generica o assente rispetto ai requisiti di proporzionalità, il provvedimento deve essere annullato.
- Per i beni cartacei tradizionali valgono criteri meno stringenti rispetto ai dispositivi informatici: è sufficiente una motivazione che dimostri la pertinenzialità rispetto all'ipotesi accusatoria e gli scopi investigativi non meramente esplorativi.
- In casi di carenza motivazionale grave relativa a supporti digitali, la restituzione senza trattenimento di copia dei dati può essere disposta, specie quando il provvedimento ablatorio non delimita né le finalità né i criteri di acquisizione dei dati.
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