Cassazione Civile, Ordinanza n. 36979/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’espropriazione forzata immobiliare promossa da un istituto di credito contro un debitore. Nel corso del procedimento esecutivo emerse che i beni pignorati erano in comproprietà indivisa tra più coeredi; il giudice dell’esecuzione rimise quindi le parti davanti a sé per lo scioglimento della comunione e la creditrice instaurò il contraddittorio anche nei confronti degli altri comproprietari. Il tribunale dispose la divisione secondo il progetto del c.t.u.; in appello, proposto da alcuni coeredi, la Corte territoriale confermò la decisione. Il ricorrente per cassazione, rimasto contumace in appello, dedusse tre censure: 1) nullità/inesistenza della notificazione dell’atto di citazione del giudizio divisionale, perché eseguita in un luogo diverso da quello di residenza risultante dagli atti anagrafici; 2) violazione delle norme sul termine a comparire, assumendo che, se anche la notifica fosse stata solo nulla, il termine tra perfezionamento della notifica e udienza sarebbe stato inferiore a quello minimo di legge; 3) violazione delle norme sulla divisione ereditaria, per avere la Corte d’appello omesso di considerare che il progetto di divisione non era stato accettato da tutti i condividenti e che alcuni successivi aventi causa erano intervenuti solo volontariamente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la notificazione non era inesistente poiché eseguita in un luogo comunque collegato al destinatario e risultante da certificazione anagrafica; ha richiamato il principio secondo cui la notifica è inesistente solo quando manchino del tutto elementi idonei a renderla riconoscibile, mentre è nulla se eseguita in luogo diverso ma con collegamento al destinatario, sanabile per costituzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto contro la sentenza di primo grado, ormai superata dalla decisione d’appello, e comunque non dedotto con l’appello da chi era rimasto contumace in primo grado. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché censurava una statuizione del tribunale che avrebbe dovuto essere impugnata con appello; per completezza ha aggiunto che dagli atti risultava comunque la notificazione del progetto divisionale anche al contumace. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio divisionale, escludendo l’inesistenza della notifica e qualificando, al più, il vizio come nullità sanabile; ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al termine a comparire e alla divisione perché rivolti contro la sentenza di primo grado e non fatti valere con i rimedi corretti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i comproprietari; la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole alla censura, ritenendo comunque regolare la vocatio in ius.
Norma invocata per contestare la modalità di notificazione; la Corte esclude la inesistenza della notifica e considera irrilevante la doglianza nei termini proposti.
Norma invocata sulla notifica a mezzo posta; la Corte non ravvisa violazioni idonee a travolgere la notifica.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ritiene che il vizio denunciato non integri inesistenza della notifica.
Richiamato per il termine a comparire; la censura è dichiarata inammissibile perché diretta contro la sentenza di primo grado e non fatta valere con appello.
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della citazione; la Corte lo reputa non utilmente dedotto in cassazione per mancata impugnazione in appello.
Richiamato dal ricorrente per il termine ridotto nell’ambito dell’esecuzione immobiliare; la doglianza è comunque dichiarata inammissibile.
Invocato per lamentare la mancata verifica del consenso unanime al progetto divisionale; la Corte ritiene la censura inammissibile perché rivolta contro la decisione di primo grado.
Viene richiamato quale base formale dei motivi di ricorso, ma i motivi sono respinti o dichiarati inammissibili per difetti di specificità e per errata individuazione della pronuncia impugnabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La notificazione eseguita in un luogo diverso da quello esatto non è inesistente se esiste comunque un collegamento, anche solo di fatto o risultante dagli atti, tra il luogo di consegna e il destinatario; in tal caso il vizio, ove sussista, è normalmente di nullità e non di inesistenza.
- L’inesistenza della notificazione è configurabile solo quando l’attività compiuta sia priva degli elementi essenziali tali da renderla riconoscibile come atto di notificazione; la semplice esecuzione in un luogo non perfettamente corrispondente non basta.
- I vizi della sentenza e degli atti processuali anteriori devono essere fatti valere nel mezzo di impugnazione corretto e contro la pronuncia effettivamente lesiva; non è ammissibile in cassazione una censura diretta contro una statuizione di primo grado ormai superata dalla decisione d’appello.
- La mancata impugnazione con appello di un vizio deducibile avverso la sentenza di primo grado comporta la formazione del giudicato interno e preclude la sua riproposizione in cassazione.
- Nelle controversie divisionali inserite in un procedimento esecutivo, le censure sulla regolarità del contraddittorio e sul progetto di divisione devono essere articolate tempestivamente e nei gradi di merito, altrimenti sono inammissibili in sede di legittimità.
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