Cassazione Penale, Sentenza n. 36172/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il ricorrente sta espiando una pena di diciotto anni e dieci mesi di reclusione, inflitta dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza del 24 novembre 2017, irrevocabile dal 15 ottobre 2019, per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, commesso tra il 2011 e il 2012; la pena decorre dal 24 luglio 2014 e il fine pena è fissato al 1° febbraio 2030. Dopo essere stato ammesso dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con provvedimento del 24 luglio 2025 e fino al 23 giugno 2026, al differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, ha chiesto la proroga della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen., oppure il differimento della pena anche in tale forma. È affetto da neoplasia renale con iter diagnostico-terapeutico ancora in corso, ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale cronica, epilessia post-traumatica, esiti di ferite multiple da arma da fuoco con ipostenia del braccio destro, invalidità civile del 58% riconosciuta dal 2017 per politrauma del 2011, protesi oculare e obesità (BMI 33,6). Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza ritenendo non necessari contatti costanti con presidi sanitari territoriali, anche in considerazione del reparto sanitario dell’istituto, e non ravvisando i presupposti del differimento, tra cui un effettivo pericolo di vita; ha inoltre valorizzato la precedente gestione delle patologie in carcere e la pericolosità sociale del condannato. Con un unico motivo articolato, la difesa ha denunciato carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla gravità delle patologie e sulla necessità di assistenza sanitaria esterna, omesso confronto sostanziale con la consulenza tecnica di parte e mancata risposta alle deduzioni sull’incompatibilità del trattamento detentivo con il diritto alla salute e con il divieto di trattamenti inumani o degradanti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino. Ha ritenuto apodittica l’affermazione secondo cui il carcinoma renale e le altre patologie non comporterebbero un rischio per la vita, nonché illogico valutare la situazione sanitaria in modo statico sulla base di condizioni precedenti, senza considerare possibili modifiche o aggravamenti. Non era stato chiarito se gli interventi terapeutici avessero agito sulla patologia renale o soltanto sulle complicanze, né come tale conclusione si conciliasse con l’iter diagnostico-terapeutico ancora incompleto. La consulenza tecnica difensiva era stata menzionata ma non esaminata mediante un effettivo confronto con le sue risultanze. Il Tribunale dovrà quindi procedere a una nuova valutazione delle condizioni attuali, della loro gravità e dell’adeguatezza concreta delle cure e dell’assistenza disponibili in detenzione rispetto a quelle praticabili all’esterno.
Norme richiamate
L'art. 146 cod. pen. obbliga dunque il giudice al differimento dell'esecuzione della pena nei confronti di un determinato condannato, in presenza di una «malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».
Il differimento è obbligatorio quando ricorre la condizione di malattia particolarmente grave e avanzata descritta dalla norma, incompatibile con la detenzione e non più rispondente ai trattamenti e alle terapie disponibili.
art. 147, primo comma, n. 2, c.p.
Il differimento è invece previsto come facoltativo dall'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., allorquando il condannato versi in una situazione di «grave infermità fisica».
La grave infermità fisica può fondare il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena.
art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
L'art. 47-ter, comma 1-ter Ord. pen. stabilisce infine che - al ricorrere delle suddette ipotesi di rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena - il Tribunale di sorveglianza possa applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare.
Quando ricorrono i presupposti per il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena, il Tribunale di sorveglianza può applicare provvisoriamente la detenzione domiciliare.
art. 47-ter, comma 1, lett. c), legge 26 luglio 1975, n. 354
a mezzo della presente impugnazione, la difesa si duole, in particolare: - della mancanza e illogicità della motivazione, quanto alla valutazione in punto di gravità delle patologie dalle quali risulta affetto il ricorrente; - della illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove si è ritenuto che le condizioni di salute del condannato non richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
Nel valutare la detenzione domiciliare per ragioni di salute, la motivazione deve affrontare in modo non illogico la gravità delle patologie e la necessità di contatti con i presidi sanitari territoriali; nel caso concreto la valutazione carente su tali profili ha determinato l’annullamento con rinvio.
artt. 3, 25, 27 e 32 Cost.
Non basta quindi che la patologia incida in modo rilevante sulla salute del soggetto e possa genericamente regredire, attraverso il ritorno alla libertà; la norma postula invece che la malattia si appalesi di tale gravità, da porre la prosecuzione dell’esecuzione della pena in conflitto con il senso di umanità, ispiratore di norme di rango costituzionale (artt. 3, 25, 27 e 32 Cost.).
La valutazione del differimento per grave infermità deve considerare se la prosecuzione della pena, per la gravità della malattia e l’adeguatezza delle cure concretamente assicurabili, entri in conflitto con il senso di umanità costituzionalmente garantito.
Massime di principio
- Per il differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica occorre accertare sia una malattia oggettivamente grave, che comporti un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, sia la possibilità di ricevere fuori dal carcere cure o trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci di quelli concretamente assicurabili in detenzione, anche mediante ricovero esterno.
- La valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e detenzione deve essere concreta e aggiornata alla situazione esistente al momento della decisione. La natura mutevole delle condizioni cliniche impone di considerare anche possibili modifiche o aggravamenti rispetto a una precedente valutazione, motivando sull’eventuale irrilevanza di tali sviluppi.
- Non è sufficiente affermare che una patologia non comporta pericolo per la vita o che una complicanza è stata risolta: il giudice deve esporre le ragioni cliniche e logiche della conclusione, chiarire l’efficacia degli interventi praticati rispetto alla patologia sottostante e rendere coerente la motivazione con lo stato dell’iter diagnostico-terapeutico.
- Quando la difesa produce una consulenza tecnica sanitaria rilevante per la decisione, il giudice deve confrontarsi sostanzialmente con il suo contenuto; la mera menzione dell’elaborato, senza valutarne le risultanze, non integra un adeguato esame della questione.
- Nel decidere sul differimento o sulla detenzione domiciliare per motivi di salute, occorre bilanciare la pericolosità del detenuto e le istanze sociali con le sue condizioni complessive, valutando sia l’idoneità astratta dei presidi e delle terapie disponibili sia l’adeguatezza concreta delle cure e dell’assistenza effettivamente assicurabili in carcere, comprese le possibili ripercussioni del regime detentivo sul quadro clinico.
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