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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24454/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (persona offesa)

La controversia

La sentenza di merito aveva condannato l'imputata, con concessione delle attenuanti generiche, alla pena di 100 euro di ammenda per il reato di getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p., ritenendo provato che, in un contesto di rapporti di vicinato deteriorati, ella avesse ripetutamente sversato liquami maleodoranti davanti all'ingresso della proprietà della persona offesa nel periodo 4-12 marzo 2022, in Valbrevenna. In cassazione la difesa ha proposto tre motivi, sostanzialmente sovrapponibili, contestando la conferma del giudizio di responsabilità e chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio; la doglianza mirava a opporre una lettura alternativa delle prove, in particolare degli accertamenti dei Carabinieri, delle dichiarazioni della persona offesa e dei filmati di videosorveglianza privata. Nel giudizio di merito era stato anche riconosciuto il risarcimento del danno in favore della persona offesa, liquidato in 1.000 euro.

La decisione

La Corte ha ritenuto i tre motivi manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una nuova valutazione delle fonti di prova, attività preclusa al giudizio di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e razionale. Ha rilevato che il Tribunale aveva ricostruito in modo adeguato il fatto valorizzando elementi probatori convergenti: accertamenti dei Carabinieri, dichiarazioni della persona offesa e filmati di videosorveglianza privata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; alla ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 674 c.p.

    Integra il reato la condotta di sversamento di liquami maleodoranti idonea a molestare o imbrattare il fondo altrui; la decisione presuppone la piena tenuta della ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del materiale probatorio quando la sentenza impugnata offra una motivazione logica, coerente e fondata su elementi convergenti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente articolate in più motivi, si risolvono nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • La tenuta della motivazione può essere desunta dalla valorizzazione congiunta di più fonti di prova eterogenee e convergenti; se tale ricostruzione è razionale, non può essere sostituita dal controllo di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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