Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04378/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla cancellazione di una lavoratrice dagli elenchi dei lavoratori agricoli, disposta a seguito del disconoscimento di un rapporto di lavoro riferito al periodo 2001-2007. Dopo il provvedimento di cancellazione, la interessata aveva attivato il rimedio amministrativo previsto dalla disciplina di settore, ma il giudice di merito ha ritenuto tardiva la successiva domanda giudiziale di reiscrizione, dichiarandola inammissibile per intervenuta decadenza. Con il ricorso per cassazione la parte deduce un solo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970 conv. con l. n. 83/1970, dell'art. 17 del d.lgs. n. 124/2004 e dell'art. 14 preleggi, sostenendo che la decadenza prevista per l'impugnazione giudiziale dei provvedimenti definitivi non dovrebbe operare quando il silenzio-rifiuto amministrativo si formi a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 124/2004 e non già dell'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993. In subordine, la ricorrente aveva anche prospettato una questione di legittimità costituzionale della disciplina applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970 si colleghi al provvedimento definitivo lesivo del diritto soggettivo e non al particolare modulo procedimentale amministrativo attraverso cui quel provvedimento sia divenuto definitivo. È quindi irrilevante che il riesame amministrativo sia stato attivato ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 oppure ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, trattandosi in entrambi i casi di un mero presupposto esterno della decadenza. La questione di costituzionalità è stata reputata manifestamente infondata. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22, d.l. n. 7/1970 conv. con l. n. 83/1970

    "contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza"

    La decadenza sostanziale scatta per la mancata proposizione dell'azione giudiziaria entro 120 giorni dal provvedimento definitivo lesivo; il termine non è agganciato al tipo di ricorso amministrativo esperito in via preliminare.

  • art. 17, d.lgs. n. 124/2004

    "il ricorso si intende respinto"

    La previsione del silenzio-rifiuto amministrativo è considerata sovrapponibile, quanto agli effetti sul decorso della tutela giurisdizionale, alla disciplina amministrativa speciale richiamata dalla Corte; non modifica il presupposto sostanziale della decadenza ex art. 22.

  • art. 11, d.lgs. n. 375/1993

    È richiamato come disciplina speciale dei ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli; la Corte osserva che, ai fini della decadenza, il dato decisivo resta la definitività del provvedimento e non l'organo amministrativo adito.

  • art. 14 preleggi

    La doglianza di violazione dell'art. 14 preleggi è respinta perché l'applicazione dell'art. 22 non è ritenuta analogica, ma diretta, essendo la decadenza collegata alla definitività del provvedimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per il rito camerale e per il termine di deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi che precedono l'azione giudiziaria, la decadenza per proporre ricorso al giudice va collegata al momento in cui il provvedimento diventa definitivo e lesivo, non alla specifica via amministrativa utilizzata per giungere a tale definitività.
  • Quando una norma prevede che il ricorso amministrativo si intende respinto per silenzio dell'amministrazione, tale meccanismo non elide né sospende automaticamente un termine decadenziale sostanziale stabilito per l'azione giudiziaria, salvo diversa previsione espressa.
  • La verifica della denunciata violazione dell'art. 14 preleggi richiede di distinguere tra applicazione analogica e applicazione diretta della norma: se la fattispecie è ricondotta al testo della disposizione decadenziale in base alla definitività del provvedimento, non vi è analogia.
  • In materia di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, l'esigenza di definire rapidamente la sussistenza del diritto all'iscrizione giustifica la previsione di un termine decadenziale sostanziale breve per l'impugnazione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.