Cassazione Penale, Sentenza n. 28590/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari emessa dal GIP di Lodi in relazione ai reati di detenzione e porto illegali di una pistola calibro 9 (artt. 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895). Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e vizi di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari: i fatti risalgono al 2019, i precedenti richiamati al 2020, e alcuni procedimenti non sono ancora definiti; ha altresì contestato la veridicità delle dichiarazioni testimoniali in ordine all'esplosione di colpi e alle minacce.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto che la difesa non abbia censurato specificamente la sussistenza della gravità indiziaria (motivo non impugnato) e che, riguardo alle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione sia attuale e giustificato dalla disponibilità dell'arma non ancora rinvenuta e dall'esistenza di numerosi procedimenti pendenti successivi ai fatti oggetto di indagine. È stato affermato che i precedenti di polizia, pur non sfociati in condanne definitive, sono rilevanti per delineare la pericolosità dell'indagato. Conseguentemente, oltre al rigetto del ricorso, il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disciplinante le armi)
Le norme sugli illeciti relativi alle armi (artt. 2, 4 e 7 richiamati) sono il fondamento dei reati per i quali è stata disposta la misura cautelare; la disponibilità dell'arma è elemento decisivo ai fini del pericolo di reiterazione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile violato: l'orientamento della Corte sottolinea che se la gravità indiziaria non è censurata specificamente, il tribunale del riesame può limitarsi a rinviare alle argomentazioni del provvedimento impugnato sugli aspetti non contestati, dovendo invece motivare espressamente il rigetto delle censure sulle esigenze cautelari.
Norma che prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma per la Cassa delle ammende.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al possibile esonero dalla condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende: in mancanza di elementi che escludano la colpa nell'origine dell'inammissibilità, la sanzione pecuniaria può essere disposta.
Massime di principio
- Il ricorso per riesame che non contesta espressamente e nel merito la gravità indiziaria è frequentemente dichiarato inammissibile: le censure generiche sul quadro indiziario non sono sufficienti.
- Il pericolo di reiterazione può essere considerato 'attuale' non solo per la vicinanza temporale del fatto ma anche per la presenza di elementi recenti indicativi di continuità del rischio (es. procedimenti pendenti, precedenti di polizia).
- La mancata restituzione o il mancato rinvenimento dell'arma utilizzata costituisce circostanza decisiva e può giustificare la misura cautelare per il pericolo di reiterazione.
- Precedenti o procedimenti penali pendenti, anche se non definitivi con condanna, possono essere valorizzati per delineare la pericolosità dell'indagato.
- Il tribunale del riesame può, sul punto non censurato, limitarsi a rinviare alle argomentazioni del provvedimento impugnato; va invece motivato espressamente quando rigetta censure sulle esigenze cautelari.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e possibile somma alla Cassa delle ammende), salvo elementi che escludano colpa nell'origine dell'inammissibilità.
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