Cassazione Penale, Ordinanza n. 27309/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. L'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 597 c.p.p. in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che il giudice di appello non avrebbe valutato adeguatamente la restituzione del bene e il tempo trascorso, e che il fatto avrebbe presentato un particolare tenuità del danno, trattandosi della sottrazione di un cellulare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico: la restituzione del bene e il tempo trascorso sono stati giudicati irrilevanti ai fini dell'attenuante invocata; inoltre, il ricorrente non aveva allegato specifici dati fattuali idonei a dimostrare la particolare tenuità del valore della cosa sottratta. La Corte ha ribadito che l'attenuante presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, da valutarsi non solo in rapporto al valore della cosa, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Viene richiamato dal ricorrente per censurare la decisione di appello sul mancato riconoscimento dell'attenuante; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutato considerando anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, non la sola capacità del soggetto passivo di sopportare il danno.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta in modo automatico sulla sola base della restituzione del bene o del tempo trascorso, se mancano concreti elementi fattuali che dimostrino l'effettiva lievità del pregiudizio.
- Ai fini dell'art. 62 n. 4 c.p., occorre un danno di valore economico pressoché irrisorio, da apprezzare in concreto anche in relazione alle conseguenze ulteriori per la persona offesa.
- La censura che invochi una attenuante in cassazione deve essere specifica e sorretta da dati fattuali; in difetto, il motivo è generico e può essere dichiarato inammissibile.
- La particolare capacità economica della persona offesa di assorbire il danno non è elemento rilevante per il riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità.
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