Cassazione Penale, Sentenza n. 00287/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 420 ter, comma 5, c.p.p.: il difensore dell'imputato aveva inviato tramite il portale "deposito atti penali" il 7 luglio 2025, alle 17:19, un'istanza di legittimo impedimento per serie ragioni di salute; la Cancelleria della Corte di appello ha preso visione della richiesta solo alle 11:44 dell'8 luglio 2025, dopo la lettura del dispositivo avvenuta alle 10:28, per cui la Corte non ha valutato il differimento prima di pronunciare la sentenza d'appello
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Genova. La sentenza impugnata (conferma della condanna del 7 marzo 2025 del Tribunale di La Spezia: 10 mesi di reclusione e 1.700 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di 20 grammi di cocaina, fatto del 25.11.2024 ad Arcola) è stata annullata; gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Genova per il prosieguo
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; è il titolo di reato contestato all'imputato nella sentenza annullata
art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato che una istanza di legittimo impedimento tempestivamente e ritualmente trasmessa dal difensore tramite il portale deve essere valutata dai giudici di merito; l'omessa valutazione di tale istanza, quando la trasmissione è avvenuta prima dell'udienza ma la Cancelleria ne ha preso contezza solo dopo la lettura del dispositivo, costituisce vizio idoneo ad annullare la sentenza senza rinvio
Massime di principio
- La prova temporale della trasmissione telematica (timestamp del portale) è rilevante: una comunicazione inviata tempestivamente obbliga i giudici a valutarla, anche se la ricezione formale da parte della cancelleria è tardiva per ragioni organizzative
- Se il giudice di merito pronuncia una decisione senza aver valutato un'istanza di legittimo impedimento tempestivamente inviata, ciò può comportare l'annullamento della sentenza per violazione del diritto di difesa
- La responsabilità per eventuali ritardi di trasmissione/registrazione imputabili agli uffici giudiziari non deve ricadere sul difensore o sull'imputato; il sistema telematico produce elementi di prova (timestamp) utili a dimostrare la tempestività
- Per il difensore: conservare e documentare le prove di invio telematico e segnalare tempestivamente alla cancelleria l'invio, richiedendo ricevuta o conferma, specialmente in ipotesi di legittimo impedimento
- Per i giudici: verificare i tempi di invio sul portale e, se ricorre la tempestività della richiesta, sospendere o differire l'udienza o comunque motivare il rigetto della domanda di differimento in modo specifico
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