Cassazione Civile, Sentenza n. 17470/2020 del 20/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Presidente della Corte d'appello di Ancona che aveva accolto l'opposizione dell'avv. Angelozzi avverso il rigetto della sua richiesta di liquidazione del compenso per difesa in favore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio, ritenendo il ricorrente che il credito del difensore fosse soggetto alla prescrizione presuntiva breve (tre anni) ai sensi della norma richiamata in ricorso
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che la prescrizione presuntiva (breve) non si applica ai crediti del difensore per attività resa in favore di ammessi al gratuito patrocinio, perché la liquidazione richiede richiesta scritta e provvedimento giudiziale (formalità che escludono le prescrizioni presuntive). Ne consegue che non si può applicare la disciplina della prescrizione presuntiva breve; resta quindi applicabile la prescrizione ordinaria più lunga. Quanto alle spese, pur essendo soccombente la Procura Generale, la Corte ricorda il principio secondo cui l'ufficio del Pubblico Ministero, esercitando poteri processuali nell'interesse pubblico, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali in questa materia.
Norme richiamate
art. 2656 c.c. (citato nel ricorso)
Nel ricorso è stata richiamata la normativa in tema di prescrizione presuntiva con riferimento al n. 2 dell'articolo indicato, ma la Corte nel corpo della decisione fa riferimento al principio relativo alle prescrizioni presuntive richiamando l'art. 2956 n.2 c.c.; quindi l'atto di ricorso contiene una citazione che la Corte non ritiene applicabile al caso concreto
La Corte interpreta che la prescrizione presuntiva disciplinata da questa norma (prescrizione breve legata a rapporti senza formalità) non si applica ai crediti derivanti da attività del difensore nei confronti dello Stato per soggetti ammessi al gratuito patrocinio, perché la liquidazione richiede formale istanza scritta e decreto giudiziale
R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 324 e 325
Richiamati dalla Corte come esempio di rapporti con obblighi formali di pagamento (pagamenti tramite mandati e quietanze) per sostenere che la presenza di formalità esclude la prescrizione presuntiva
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, artt. 84 e 170
Richiamati per ricordare la competenza dell'ufficio del Pubblico Ministero in materia di impugnazione dei decreti di liquidazione del compenso per gratuito patrocinio e i limiti del suo ruolo processuale in ordine alla condanna alle spese
Massime di principio
- La prescrizione presuntiva breve non si applica quando il credito nasce da rapporti caratterizzati da formalità documentali (contratto scritto, istanza scritta, provvedimento amministrativo o giudiziale) perché la ratio della prescrizione presuntiva riguarda rapporti informali senza documentazione
- Il compenso del difensore per attività rese a favore di chi è ammesso al gratuito patrocinio, che richiede domanda scritta e decreto di liquidazione, va trattato come credito formale: non è raggiungibile dalla regola della prescrizione breve, e pertanto si applicano le regole ordinarie della prescrizione
- Quando si impugna un decreto di liquidazione il Pubblico Ministero può esercitare il potere di impugnazione ma, per la sua natura di ufficio e per i limiti del ruolo, è generalmente esclusa la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese processuali
- Nel valutare la prescrizione di crediti verso enti pubblici o verso lo Stato occorre verificare la presenza di procedure e formalità di pagamento (mandati, quietanze, provvedimenti) che escludono le presumptiones di breve prescrizione applicabili ai rapporti privi di formalità
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