Cassazione Civile, Ordinanza n. 12838/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La parte privata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Tuttavia, prima che la Corte esaminasse nel merito i motivi di impugnazione, entrambe le parti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, sottoscritto personalmente dalle parti e dai rispettivi difensori. La Corte ha verificato che la rinuncia era ritualmente accettata e che non risultavano altre parti interessate al giudizio di legittimità. In ragione di ciò non è stato necessario trattare i singoli motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., prendendo atto della rinuncia al ricorso e della sua rituale accettazione. Ha inoltre disposto che nulla fosse provveduto sulle spese di lite, poiché le parti avevano dichiarato di aver raggiunto un accordo anche su questo punto. Quanto al contributo unificato, ha escluso il raddoppio, osservando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, e che si tratta di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se ritualmente formalizzata e accettata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
L'accettazione della rinuncia da parte degli interessati consente la dichiarazione di estinzione del giudizio da parte della Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la disposizione va interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata ritualmente e in assenza di altre parti interessate, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- Quando le parti raggiungono un accordo anche sulle spese, la Corte può non adottare alcuna statuizione sulle spese della fase di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile soltanto nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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