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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32370/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 09/01/2024 affidandosi a censure diverse. Gega Edmond denunciava carenza di prova dell'elemento psicologico della ricettazione relativamente alle autovetture oggetto dei capi b) e c) (sosteneva di essere solo passeggero, mai trovato con le chiavi e privo di prova di disponibilità dei mezzi) e contestava l'attribuzione a suo carico di specifici furti in abitazione (capi f) e h), lamentando indizi insufficienti e la mancata considerazione di elementi di prova favorevoli). Hysa Amarildo contestava la corretta determinazione della pena base (sosteneva errata individuazione del minimo edittale e doppia computazione dell'aggravante), la disparità e motivazione degli aumenti per continuazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della continuazione con reato già giudicato con sentenza n. 2071/2019 (resistenza a pubblico ufficiale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse puntuale, coerente e non suscettibile di censura di legittimità. In particolare ha confermato che, in base agli elementi indiziari complessivi (presenza ripetuta sui mezzi, monitoraggio con GPS e appostamenti, utilizzo delle vetture per commissione di furti, rinvenimento di refurtiva nell'abitazione), poteva essere inferita la consapevolezza della provenienza illecita e la disponibilità materiale dei veicoli; ha inoltre ritenuto insindacabili in sede di legittimità le valutazioni probatorie circa la partecipazione ai furti in abitazione. Quanto ai profili di diritto sulla dosimetria e sulla continuazione, la Corte ha ritenuto corrette le soluzioni adottate dai giudici di merito e legittime le motivazioni sul diniego delle attenuanti e sulla mancata rilevanza della continuazione con il reato definitivo. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti e la sentenza d'appello sostanzialmente confermata (la Corte d'appello aveva già dichiarato estinto per prescrizione il reato indicato al capo i) e rideterminato le pene: per Gega anni 7 e mesi 6 e multa di €2700; per Hysa anni 7 e mesi 3 e multa di €2100).

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la sentenza conferma che il dolo della provenienza illecita può essere ricavato da una compresenza di indizi (possesso/uso del bene, assenza di plausibile giustificazione, utilizzo del bene per attività delittuose, breve temporalità rispetto al furto).

  • art. 624-bis cod. pen.

    Furto in abitazione aggravato: utilizzata per la determinazione della pena base e per la configurazione degli aumenti in continuazione.

  • art. 625 n.5 cod. pen.

    Aggravante per reati commessi in abitazione o con determinate modalità; rilevante nella valutazione della gravità dei furti e nella dosimetria.

  • art. 61 n.2 cod. pen.

    Circostanza aggravante personale: la Corte ha ritenuto legittimo il suo utilizzo in aumento della pena specifica quando contestata e non già compresa nella scelta della pena base.

  • art. 81 cod. pen.

    Continuità di reati: applicata per calcolare aumenti; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sui criteri di incremento, richiamando limiti e obbligo di motivazione differenziata ma non necessariamente analitica in ogni caso.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: il diniego deve essere motivato ma il giudice può limitarsi agli elementi ritenuti decisivi; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: utilizzato per qualificare la partecipazione collettiva agli eventi criminosi.

  • art. 337 cod. pen.

    Resistenza a pubblico ufficiale: rilevante nel profilo relativo alla richiesta di riconoscimento della continuazione con reato già giudicato; la Corte ha escluso la continuità perché la resistenza non era parte prevedibile del programma criminoso iniziale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale citata relativamente alle statuizioni conseguenti in caso di inammissibilità, menzionata nelle conclusioni del Procuratore Generale (non decisiva nella parte sostanziale del giudizio).

  • art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla L. n.176/2020 e successive proroghe

    Normativa emergenziale sulla trattazione delle udienze senza discussione orale; richiamata in relazione al rito di esame in Cassazione.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite di motivazione e sintesi dei motivi in ricorso per Cassazione: richiamato per l'ammissibilità e la delimitazione delle censure.

  • art. 585 comma 4 cod. proc. pen.

    Consente motivi nuovi in cassazione per fatti già emersi; richiamato in relazione alla domanda di Hysa sul riconoscimento della continuazione con sentenza definitiva.

Massime di principio

  • La sussistenza del dolo nella ricettazione può essere dimostrata anche con elementi indiziari convergenti: disponibilità materiale del bene, uso del bene per attività delittuose, breve intervallo temporale tra il furto e il possesso, assenza di una giustificazione verosimile sul titolo di provenienza.
  • La mera presenza come passeggero su un veicolo di provenienza illecita non è automaticamente sufficiente per l'assoluzione: va valutata nel contesto probatorio complessivo (es. immagini, appostamenti, trovamento di refurtiva nell'abitazione, pattern di comportamento).
  • In sede di Cassazione è molto difficile ottenere la riconsiderazione del valore probatorio degli elementi di fatto; la Corte di legittimità non rifa il processo ma verifica la correttezza giuridica e la logicità della motivazione di merito.
  • Nella determinazione della pena, il giudice può ancorare la pena base al reato 'satellite' più grave quando ciò appare coerente con la struttura del reato continuato; ulteriori aumenti per aggravanti devono essere motivati distintamente ma con margine di sintesi quando la motivazione di merito è complessiva e logica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi; non è necessario che il giudice discuta esaurientemente ogni singolo elemento favorevole invocato.
  • Per il riconoscimento della continuazione tra reati è richiesta l'esistenza di un unico programma criminoso prevedibile fin dall'inizio; fatti che dipendono dall'intervento imprevisto di terzi (es. reazione delle forze dell'ordine) possono escludere la continuità.
  • Quando si contesta la qualificazione di reati e la valutazione della prova, è essenziale puntualizzare specifici vizi di motivazione o travisamento probatorio per rendere il ricorso apprezzabile in Cassazione; mere richieste di rivalutazione del fatto sono inammissibili.

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