Cassazione Penale, Sentenza n. 32370/2024 del 08/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 09/01/2024 affidandosi a censure diverse. Gega Edmond denunciava carenza di prova dell'elemento psicologico della ricettazione relativamente alle autovetture oggetto dei capi b) e c) (sosteneva di essere solo passeggero, mai trovato con le chiavi e privo di prova di disponibilità dei mezzi) e contestava l'attribuzione a suo carico di specifici furti in abitazione (capi f) e h), lamentando indizi insufficienti e la mancata considerazione di elementi di prova favorevoli). Hysa Amarildo contestava la corretta determinazione della pena base (sosteneva errata individuazione del minimo edittale e doppia computazione dell'aggravante), la disparità e motivazione degli aumenti per continuazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della continuazione con reato già giudicato con sentenza n. 2071/2019 (resistenza a pubblico ufficiale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse puntuale, coerente e non suscettibile di censura di legittimità. In particolare ha confermato che, in base agli elementi indiziari complessivi (presenza ripetuta sui mezzi, monitoraggio con GPS e appostamenti, utilizzo delle vetture per commissione di furti, rinvenimento di refurtiva nell'abitazione), poteva essere inferita la consapevolezza della provenienza illecita e la disponibilità materiale dei veicoli; ha inoltre ritenuto insindacabili in sede di legittimità le valutazioni probatorie circa la partecipazione ai furti in abitazione. Quanto ai profili di diritto sulla dosimetria e sulla continuazione, la Corte ha ritenuto corrette le soluzioni adottate dai giudici di merito e legittime le motivazioni sul diniego delle attenuanti e sulla mancata rilevanza della continuazione con il reato definitivo. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti e la sentenza d'appello sostanzialmente confermata (la Corte d'appello aveva già dichiarato estinto per prescrizione il reato indicato al capo i) e rideterminato le pene: per Gega anni 7 e mesi 6 e multa di €2700; per Hysa anni 7 e mesi 3 e multa di €2100).
Norme richiamate
Norma sulla ricettazione: la sentenza conferma che il dolo della provenienza illecita può essere ricavato da una compresenza di indizi (possesso/uso del bene, assenza di plausibile giustificazione, utilizzo del bene per attività delittuose, breve temporalità rispetto al furto).
Furto in abitazione aggravato: utilizzata per la determinazione della pena base e per la configurazione degli aumenti in continuazione.
Aggravante per reati commessi in abitazione o con determinate modalità; rilevante nella valutazione della gravità dei furti e nella dosimetria.
Circostanza aggravante personale: la Corte ha ritenuto legittimo il suo utilizzo in aumento della pena specifica quando contestata e non già compresa nella scelta della pena base.
Continuità di reati: applicata per calcolare aumenti; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sui criteri di incremento, richiamando limiti e obbligo di motivazione differenziata ma non necessariamente analitica in ogni caso.
Circostanze attenuanti generiche: il diniego deve essere motivato ma il giudice può limitarsi agli elementi ritenuti decisivi; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente.
Concorso di persone nel reato: utilizzato per qualificare la partecipazione collettiva agli eventi criminosi.
Resistenza a pubblico ufficiale: rilevante nel profilo relativo alla richiesta di riconoscimento della continuazione con reato già giudicato; la Corte ha escluso la continuità perché la resistenza non era parte prevedibile del programma criminoso iniziale.
Norma processuale citata relativamente alle statuizioni conseguenti in caso di inammissibilità, menzionata nelle conclusioni del Procuratore Generale (non decisiva nella parte sostanziale del giudizio).
art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla L. n.176/2020 e successive proroghe
Normativa emergenziale sulla trattazione delle udienze senza discussione orale; richiamata in relazione al rito di esame in Cassazione.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limite di motivazione e sintesi dei motivi in ricorso per Cassazione: richiamato per l'ammissibilità e la delimitazione delle censure.
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Consente motivi nuovi in cassazione per fatti già emersi; richiamato in relazione alla domanda di Hysa sul riconoscimento della continuazione con sentenza definitiva.
Massime di principio
- La sussistenza del dolo nella ricettazione può essere dimostrata anche con elementi indiziari convergenti: disponibilità materiale del bene, uso del bene per attività delittuose, breve intervallo temporale tra il furto e il possesso, assenza di una giustificazione verosimile sul titolo di provenienza.
- La mera presenza come passeggero su un veicolo di provenienza illecita non è automaticamente sufficiente per l'assoluzione: va valutata nel contesto probatorio complessivo (es. immagini, appostamenti, trovamento di refurtiva nell'abitazione, pattern di comportamento).
- In sede di Cassazione è molto difficile ottenere la riconsiderazione del valore probatorio degli elementi di fatto; la Corte di legittimità non rifa il processo ma verifica la correttezza giuridica e la logicità della motivazione di merito.
- Nella determinazione della pena, il giudice può ancorare la pena base al reato 'satellite' più grave quando ciò appare coerente con la struttura del reato continuato; ulteriori aumenti per aggravanti devono essere motivati distintamente ma con margine di sintesi quando la motivazione di merito è complessiva e logica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi; non è necessario che il giudice discuta esaurientemente ogni singolo elemento favorevole invocato.
- Per il riconoscimento della continuazione tra reati è richiesta l'esistenza di un unico programma criminoso prevedibile fin dall'inizio; fatti che dipendono dall'intervento imprevisto di terzi (es. reazione delle forze dell'ordine) possono escludere la continuità.
- Quando si contesta la qualificazione di reati e la valutazione della prova, è essenziale puntualizzare specifici vizi di motivazione o travisamento probatorio per rendere il ricorso apprezzabile in Cassazione; mere richieste di rivalutazione del fatto sono inammissibili.
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