Cassazione Penale, Ordinanza n. 09732/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la decisione di merito. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale per concorso in truffa aggravata. Il primo ricorrente deduceva, con il primo motivo, l’erronea affermazione di responsabilità per insufficienza e incertezza della prova, sostenendo che fosse mancato il decisivo esame della persona offesa. Con il secondo motivo contestava l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa, il mancato giudizio di prevalenza/esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La seconda ricorrente sosteneva che la responsabilità fosse stata illegittimamente fondata sulla querela della persona offesa acquisita ex art. 512 c.p.p. dopo dichiarazione di irreperibilità, senza adeguate ricerche, e contestava inoltre il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante della minorata difesa. La Corte ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili perché in larga parte generiche, reiterative di censure già proposte in appello e dirette a sollecitare una diversa valutazione del merito e del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre evidenziato la congrua motivazione della Corte territoriale sulla prova, sull’aggravante, sulla recidiva e sul trattamento circostanziale.
Norme richiamate
richiamato per qualificare il concorso di persone nel reato di truffa aggravata
norma incriminatrice del reato di truffa aggravata oggetto di contestazione
aggravante della minorata difesa oggetto di censura e ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito
richiamato per l’acquisizione in dibattimento delle dichiarazioni/querela della persona offesa divenuta irreperibile
non citato espressamente nel testo fornito, ma la decisione di inammissibilità con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende si colloca nel quadro del giudizio di legittimità
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure di merito volte a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- L’omesso esame della persona offesa non integra di per sé vizio della decisione quando il quadro probatorio sia sorretto da altri elementi ritenuti congrui e logicamente apprezzati dal giudice di merito.
- L’ordinanza di acquisizione ex art. 512 c.p.p. è legittima se preceduta da ricerche della persona offesa adeguate e motivate; in cassazione non basta contestare in modo assertivo l’insufficienza delle ricerche se la sentenza dà conto di tentativi di rintraccio più che esaustivi.
- Il giudizio sulla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, sulla recidiva e sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimesso al giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non illogica e non arbitraria.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche non può essere validamente censurata in cassazione quando non risulti una specifica richiesta o una specifica devoluzione della questione in appello.
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