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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21336/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un consorzio aveva presentato domanda di concordato preventivo liquidatorio; il tribunale ne aveva dichiarato l’inammissibilità e, contestualmente, il fallimento su istanza del pubblico ministero. In reclamo e poi in cassazione il consorzio contestava: l’attendibilità dei dati del piano, ritenendo che alcune poste passive fossero prescritte e che quindi la percentuale di soddisfacimento dei chirografari fosse in realtà superiore al 20%; la valutazione di inattendibilità della relazione del professionista attestatore, asseritamente fondata su segnalazioni della Guardia di finanza; la sussistenza dello stato di insolvenza, deducendo la mancanza degli indicatori tipici e valorizzando la riduzione del saldo negativo e un credito IVA; infine, la rilevanza degli atti di frode richiamati dalla corte territoriale, sostenendo che tale profilo non fosse valutabile nella fase di ammissione e che l’impresa fosse ormai in liquidazione di fatto. I motivi di ricorso erano quattro: violazione degli artt. 160, 161, 162, 163 l. fall., 111 Cost. e 132 c.p.c. sulla soglia minima del 20% e sulla relazione attestativa; violazione degli artt. 5, 6 e 7 l. fall. e dei principi sulla prova dell’insolvenza; violazione dell’art. 162 l. fall. per aver considerato atti di frode nella fase di ammissibilità; violazione dell’art. 5 l. fall. in relazione alla cessazione dell’attività dal 2016.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la soglia minima di soddisfacimento del 20% dei creditori chirografari costituisce un presupposto di ammissibilità del concordato (salvo quello con continuità), da indicare coerentemente nel piano e nella proposta sulla base dell’elenco dei creditori; la presunta prescrizione di alcune poste passive, peraltro non adeguatamente dimostrata e non desumibile con certezza dal testo, non eliminava la necessità di formulare correttamente la proposta. Ha inoltre osservato che il ricorso non offriva elementi autosufficienti per dimostrare che la relazione dell’attestatore avesse certificato crediti prescritti. Quanto ai motivi sull’insolvenza, la Corte li ha dichiarati inammissibili: la valutazione dello stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto, compiuto alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, e nel caso concreto era sorretta dal sopravanzare del passivo sull’attivo liquidabile e dalla prolungata inattività dell’impresa; le ulteriori censure erano generiche o fondate su dati non risultanti dalla sentenza. Il terzo motivo è stato assorbito. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 160 l. fall.

    La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari; la soglia è un presupposto di ammissibilità verificabile già in sede di ammissione, salvo il concordato con continuità aziendale.

  • art. 161 l. fall.

    La percentuale di soddisfacimento deve essere coerentemente indicata nella proposta e nel piano, sulla base dell’elenco nominativo dei creditori, e deve essere oggetto di attestazione di raggiungibilità.

  • art. 162 l. fall.

    La mancata ricorrenza dei presupposti richiesti per la domanda e per la proposta di concordato determina l’inammissibilità.

  • art. 163 l. fall.

    Richiamato nel motivo, senza che dalla decisione emergano specifiche statuizioni autonome sul suo contenuto.

  • art. 173 l. fall.

    Richiamato nel provvedimento di merito per qualificare come atti di frode alcuni depauperamenti patrimoniali non menzionati nell’attestazione.

  • art. 5 l. fall.

    Lo stato di insolvenza va valutato come situazione di fatto alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, sulla base del sopravanzo del passivo sull’attivo liquidabile.

  • art. 6 l. fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, senza autonoma elaborazione nella motivazione di legittimità.

  • art. 7 l. fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme fallimentari, senza autonoma elaborazione nella motivazione di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla motivazione e al giusto processo.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di sufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per lamentare ultrapetizione o decisione oltre i limiti della domanda.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo liquidatorio, la soglia minima del 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari costituisce un requisito legale di ammissibilità: deve risultare dalla proposta e dal piano in modo coerente con l’elenco dei creditori e con l’attestazione del professionista.
  • L’eventuale contestazione della esistenza o prescrizione di singole poste passive non vale, di per sé, a neutralizzare la soglia legale se non è dimostrata in modo autosufficiente e se la proposta non è stata formulata coerentemente sui dati creditori indicati.
  • La relazione del professionista attestatore deve fondarsi su dati certi e verificati e deve attestare la ragionevole raggiungibilità della percentuale di soddisfacimento prevista dalla proposta.
  • Il giudice, in sede di ammissione al concordato, può sindacare la compatibilità giuridica del piano con norme inderogabili e la sua manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi legali; restano invece riservate ai creditori le valutazioni di convenienza economica.
  • Lo stato di insolvenza è un accertamento di fatto da compiere con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, valorizzando il rapporto tra passivo e attivo liquidabile e la concreta operatività dell’impresa.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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