Cassazione Civile, Ordinanza n. 21611/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di annullamento di una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca su beni immobili e dalla richiesta di condanna dell'agente della riscossione per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto impugnato ma aveva rigettato la domanda risarcitoria e compensato le spese. In appello, la parte attrice aveva censurato la statuizione sulle spese e il mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., sostenendo che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., avente natura accessoria, non poteva giustificare la compensazione delle spese di lite. La Corte di cassazione rileva però che la Corte d'appello aveva fondato la compensazione su una pluralità di rationes decidendi, richiamando sia il non integrale accoglimento delle pretese sia le ulteriori considerazioni del primo giudice; il ricorso attaccava solo una di tali ragioni, lasciando intatte le altre.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse diretta soltanto contro una delle autonome rationes poste a base della decisione sulla compensazione delle spese, senza contestare le ulteriori ragioni autonome e sufficienti richiamate dalla Corte d'appello e dal primo giudice. Per effetto della mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi, il motivo era privo di interesse e non poteva condurre all'annullamento della sentenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La domanda di responsabilità processuale aggravata è stata considerata dalla ricorrente come accessoria, ma la Corte non ne ha tratto il principio invocato; ha rilevato che il suo rigetto non esauriva le ragioni poste a fondamento della compensazione delle spese.
Richiamato unitamente agli artt. 92 e 96 c.p.c. come parametro della censura sulle spese di lite.
Richiamato unitamente agli artt. 91 e 96 c.p.c. come parametro della censura sulla compensazione delle spese.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
La ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione di legge come vizio del motivo di ricorso per cassazione.
È richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro dell'importo del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a reggere il dispositivo, l'impugnazione deve investire tutte le rationes; la censura che ne lasci incontestata una è inammissibile per difetto di interesse, perché la motivazione non censurata resta comunque sufficiente a sorreggere la sentenza.
- In materia di spese processuali, la critica alla sola argomentazione relativa alla soccombenza o al rigetto di una domanda accessoria non è sufficiente se il giudice ha fondato la compensazione anche su ulteriori autonome ragioni non specificamente attaccate.
- L'onere di impugnazione deve essere specifico e puntuale: il ricorrente per cassazione non può limitarsi a contestare un solo segmento della motivazione quando il provvedimento poggia su più basi logiche indipendenti.
- La mancata censura di una ratio decidendi autonoma determina il consolidamento della relativa statuizione e preclude l'annullamento della sentenza anche se le altre ragioni fossero eventualmente errate.
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