Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09231/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società, soccombente nei gradi di merito, ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di recupero relativo a indebite compensazioni di credito d'imposta per l'anno 2018, per euro 25.220,87. Con un unico motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione illogica, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. e alla violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe affermato in modo illogico che la compensazione tra crediti fiscali e debiti previdenziali non costituiva il presupposto fattuale dell'atto di recupero, nonostante le parti avessero indicato che il giudizio verteva sull'indebita compensazione con crediti fiscali inesistenti e che ciò fosse indicato anche nell'atto impugnato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era presente, chiara ed esaustiva, e non ricorreva alcuna anomalia motivazionale idonea a integrare un vizio denunciabile in cassazione. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva ricostruito il recupero come fondato sull'inesistenza del credito d'imposta, per mancanza sia del requisito formale sia di quello sostanziale, e non su un'asserita mancanza di prova del rapporto di sgravio previdenziale. È stato richiamato il principio per cui, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più censurabile la mera insufficienza della motivazione e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta come mero dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese e con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare un vizio di motivazione qualificato come nullità/processuale; la Corte precisa che l'assenza o apparenza della motivazione può integrare un error in procedendo solo nei limiti del minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è più ammessa la censura di semplice insufficienza motivazionale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici ordinari.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ravvisa il vizio.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, non già per una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono, o disattenda prove legali; non basta contestare il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come norma sull'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte esclude che nel caso vi sia motivazione apparente o mancante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza sia priva di motivazione, presenti motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è invece censurabile la mera insufficienza argomentativa.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non consente di sindacare la sufficienza del ragionamento decisorio.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o fuori dai limiti legali, oppure abbia attribuito a prove non legali il valore di prova piena; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
  • Quando il giudice di merito chiarisce che l'atto impositivo o di recupero è fondato su un diverso presupposto rispetto a quello prospettato dal ricorrente, non ricorre di per sé violazione dell'art. 112 c.p.c. se la decisione resta coerente con il thema decidendum effettivamente devoluto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.