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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20248/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietario)

La controversia

La controversia riguarda la divisione giudiziale di un immobile caduto in comunione ereditaria tra due fratelli, originariamente acquistato per successione dei genitori. In primo grado il tribunale, riuniti due giudizi paralleli, ha attribuito l'intero immobile a una delle parti con conguaglio e ha poi regolato le pretese obbligatorie derivanti dalla comunione: ha riconosciuto alla comproprietaria un'indennità per l'uso esclusivo del bene da parte dell'altro comunista, facendo decorrere l'obbligo dalla richiesta inviata il 30 gennaio 2013, e ha accolto anche la domanda di rimborso delle somme anticipate per lavori straordinari e manutenzione dell'immobile. In appello, la comproprietaria ha chiesto di anticipare la decorrenza dell'indennità all'apertura della successione; il fratello ha contestato sia la decorrenza dell'indennità sia l'accoglimento della domanda di rimborso, sostenendo che essa fosse tardiva e che la prova testimoniale fosse inammissibile oltre i limiti di valore di cui all'art. 2721 c.c. La Corte d'appello ha accolto parzialmente l'appello principale, facendo decorrere l'indennità dall'apertura della successione, e ha confermato il rimborso per i lavori, ritenendo tempestiva la domanda perché già introdotta nel giudizio promosso dalla sorella e reputando ammissibile la prova testimoniale in deroga ai limiti legali. Nel ricorso per cassazione, il fratello ha dedotto, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1102 e 723 c.c. per avere la Corte d'appello riconosciuto l'indennità prima della richiesta del 30 gennaio 2013; dall'altro, la sorella ha proposto ricorso incidentale denunciando violazione delle norme processuali sulle preclusioni e sulla riunione dei giudizi, nonché violazione delle norme sulla prova testimoniale, sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente utilizzato prove raccolte nel secondo giudizio per sanare la tardività verificatasi nel primo.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ritenendolo una critica alla ricostruzione del fatto e non un vero omesso esame di fatto decisivo. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, affermando che, in tema di comunione, l'obbligo di corrispondere i frutti civili per l'uso esclusivo del bene comune decorre dalla richiesta dell'altro partecipante di usare il bene o di partecipare al godimento, quando in precedenza non vi sia stata opposizione o richiesta. Ha accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale: la domanda di rimborso delle spese per lavori sull'immobile era una domanda autonoma e, se la preclusione istruttoria si era già verificata nel primo giudizio, non poteva essere aggirata mediante la riunione con un secondo giudizio identico, poiché la riunione non elimina l'autonomia delle cause né consente di utilizzare prove tardivamente introdotte in un procedimento per sanare decadenze maturate nell'altro. Il secondo motivo del ricorso incidentale è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    Il singolo comproprietario può servirsi della cosa comune purché non impedisca agli altri pari uso; l'indennità per uso esclusivo non decorre automaticamente dall'apertura della successione ma, quando manca una deliberazione sull'uso indiretto, dalla richiesta degli altri comunisti di partecipare al godimento o di usare turnariamente il bene.

  • art. 723 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale per sostenere la disciplina dell'uso dei beni ereditari in comunione, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, risolvendo la questione alla luce dei principi sull'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.

  • art. 2721 c.c.

    Il limite di valore per la prova testimoniale può essere derogato solo in presenza delle condizioni che lo giustificano; la Corte d'appello aveva ritenuto la deroga ammissibile, ma la Cassazione non affronta nel merito questa censura perché assorbita dall'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato in tema di prova testimoniale del pagamento dei lavori; la censura sulla sua violazione è stata dichiarata assorbita.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in relazione alla riunione dei giudizi e all'impossibilità di utilizzare la riunione per superare preclusioni già maturate.

  • art. 183 c.p.c.

    comma 4; comma 6, n. 1; comma 6, n. 2

    Le domande autonome devono essere proposte entro i termini e con le forme consentiti; non si può qualificare come mera modificazione una nuova domanda di rimborso autonoma. La riunione di cause identiche non consente di eludere preclusioni istruttorie già verificatesi nel primo giudizio.

  • art. 702-bis c.p.c.

    È stato il rito utilizzato dal comproprietario per promuovere la divisione dell'immobile.

Massime di principio

  • In tema di comunione, l'uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario non comporta di per sé un obbligo indennitario verso gli altri; il diritto ai frutti civili o a un'indennità sorge quando gli altri partecipanti manifestano la volontà di godere direttamente o turnariamente del bene e tale godimento viene loro negato.
  • Quando il bene comune non consente un pari uso diretto, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto; in difetto, la pretesa economica per l'occupazione esclusiva decorre dalla richiesta formale di partecipazione al godimento, non dall'apertura della successione o dalla mera contitolarità.
  • Le censure di legittimità che, sotto l'etichetta dell'omesso esame di un fatto decisivo, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili, perché la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti.
  • Le pretese obbligatorie dipendenti dalla comunione costituiscono domande autonome rispetto alla divisione e devono rispettare le ordinarie preclusioni processuali; non è consentito introdurle tardivamente in un giudizio e poi sfruttare la riunione con un altro processo identico per aggirare decadenze già maturate.
  • La riunione di cause non determina una fusione dei procedimenti: ciascuna causa conserva autonomia quanto a thema decidendum e thema probandum, sicché il giudice deve decidere in base agli atti e alle prove ritualmente acquisiti nel singolo processo, salvo i limiti derivanti dalla concreta trattazione delle cause riunite.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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