Cassazione Penale, Ordinanza n. 10564/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 15 febbraio 2024, deducendo un unico motivo: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la decisione di merito avrebbe omesso di considerare le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione di appello escludeva, con argomentazione non illogica, che il contegno extraprocessuale ed endoprocessuale fosse valutabile positivamente, valorizzando anche il fatto che l'ammissione di responsabilità era tardiva, successiva alla condanna, e non accompagnata da concreta riparazione.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione quando la motivazione sia priva di contraddizioni o manifesta illogicità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in sede di legittimità da una diversa lettura dei fatti, salvo che la motivazione presenti contraddizioni o manifeste illogicità.
- La deduzione di omessa considerazione di elementi favorevoli è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione apodittica della valutazione compiuta dal giudice di merito, senza evidenziare un reale vizio motivazionale.
- Un'ammissione di responsabilità tardiva, intervenuta dopo la condanna e non seguita da concreta riparazione, può legittimamente essere ritenuta non meritevole di valorizzazione ai fini delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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