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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15046/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina (25/06/2025) con la quale era stata dichiarata non estinta la pena al termine dell'affidamento in prova al servizio sociale e disposta l'esecuzione della pena per il periodo dall'1/06/2022 alla fine dell'affidamento. Il Tribunale aveva ritenuto l'esito dell'affidamento non positivo in ragione di una denuncia per detenzione di sostanza stupefacente avvenuta immediatamente dopo la cessazione della misura (procedimento poi archiviato) e della pendenza di indagini per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990. Con il ricorso si denunciavano: violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 47 ord. pen. (mancata valutazione complessiva; illegittima considerazione di fatti successivi alla cessazione della misura e rilevanza di procedimenti non definitivi), errori nella rideterminazione della pena non tenendo conto dei periodi correttamente eseguiti, decisione con efficacia ex tunc dell'esito negativo, omissione di motivazione sulla possibilità di espiare la pena in regime di detenzione domiciliare e mancata valutazione dell'opportunità dell'affidamento terapeutico per status di tossicodipendenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai profili di motivazione relativi alla valutazione dell'esito dell'affidamento. Ha affermato che, pur potendosi considerare comportamenti successivi alla cessazione della misura come indici, il Tribunale era tenuto a una valutazione complessiva e puntuale che tenesse conto della condotta durante l'esecuzione della prova, della entità e distanza temporale del fatto sopravvenuto e, soprattutto, del fatto che non vi fossero condanne definitive (presunzione di innocenza). Ha osservato che il Tribunale non ha svolto la necessaria e specifica valutazione incidentale né motivato adeguatamente la rilevanza degli atti (archiviazione, pendenti). Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per nuovo giudizio. Le altre censure sono state assorbite in ragione dell'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Rilevanza della norma nella valutazione dell'esito dell'affidamento: occorre una valutazione complessiva e motivata delle condizioni che determinano l'esito della misura alternativa, distinguendo tra revoca durante la prova e giudizio sull'esito al termine della stessa.

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Richiamato come riferimento al tipo di reato per il quale il ricorrente era sottoposto ad indagini; la pendenza di indagini non può automaticamente determinare giudizi negativi sull'idoneità della misura senza valutazione incidentale e motivata.

  • sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2025

    Principio richiamato secondo cui la presunzione di innocenza impedisce automatismi o conclusioni rigide nei giudizi sui benefici penitenziari: il giudice deve motivare specificamente come notizie di reato o indagini incidano sul giudizio di idoneità della misura alternativa.

  • art. 52 D.Lgs. 196/2003

    Richiesta procedurale finale di omettere i dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; norma di protezione dei dati personali citata a fini di pubblicazione.

Massime di principio

  • La valutazione dell'esito dell'affidamento in prova va fatta in termini complessivi e non può limitarsi a ratificare automatismi: il giudice deve considerare la condotta durante la misura, la rilevanza e la gravità di fatti sopravvenuti e la distanza temporale tra fine della misura e evento sopravvenuto.
  • Comportamenti posti in essere dopo la cessazione della misura possono essere presi in considerazione ma richiedono una motivazione approfondita che valuti entità del fatto, temporalità e l'esito processuale (archiviazione, sentenza), senza trarre conclusioni automatiche.
  • La pendenza di procedimenti penali non definitivi non giustifica di per sé la dichiarazione di non estinzione della pena: il giudice deve svolgere una valutazione incidentale e motivata sulla concreta incidenza delle notizie di reato sul recupero sociale e sul pericolo di recidiva.
  • La presunzione di innocenza limita l'uso delle notizie di reato nel contesto dei benefici penitenziari; sono illegittimi automatismi che penalizzino il beneficiario senza specifica e adeguata motivazione.
  • In caso di carenza di motivazione rispetto ai punti sopra indicati l'atto che dichiara la non estinzione della pena è annullabile e il procedimento va rimesso al giudice di merito per un nuovo esame.
  • Quando emergono profili di tossicodipendenza o necessità terapeutiche il giudice dovrebbe valutare esplicitamente l'opportunità di misure alternative terapeutiche o del differente regime di espiazione (es. detenzione domiciliare), argomentando le ragioni dell'accoglimento o del rifiuto.

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