Cassazione Civile, Ordinanza n. 14213/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito del ricorso e degli atti prescritto dall'art. 369 c.p.c. entro il termine perentorio. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Non è stato disposto alcun provvedimento sul contributo unificato aggiuntivo, richiamandosi l'esenzione del procedimento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione emesso nei confronti del ricorrente e rigettata dal Giudice di Pace di Foggia con ordinanza depositata il 14 gennaio 2022. Avverso tale provvedimento il destinatario dell'espulsione ha proposto ricorso per cassazione, ma, come emerge dagli atti richiamati dalla Corte, il ricorso notificato il 14 febbraio 2022 non è stato depositato in Cancelleria nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. La Corte rileva quindi d'ufficio la mancata osservanza del termine perentorio di deposito e la conseguente improcedibilità del ricorso. I controricorrenti avevano anche depositato controricorso e richiamato l'eccezione di improcedibilità.
Norme richiamate
deposito del ricorso per cassazione entro il ventesimo giorno dalla notificazione
il termine per il deposito è perentorio; il suo mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.
non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo
il principio del raggiungimento dello scopo vale per le nullità formali, non per la violazione di termini perentori come quello di deposito del ricorso per cassazione.
il controricorrente, avendo il potere di contraddire, può richiedere l'iscrizione a ruolo del processo per ottenere la declaratoria di improcedibilità e tutelare il proprio interesse alle spese e alla stabilità della decisione.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'adempimento degli oneri informativi previsti per il contributo unificato aggiuntivo poiché il procedimento è esente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso e degli atti indicati dall'art. 369 c.p.c. nel termine perentorio è condizione di procedibilità dell'impugnazione; la sua omissione comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
- Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non sana la violazione di un termine perentorio, poiché esso opera solo rispetto a irregolarità formali dell'atto.
- La costituzione del controricorrente non preclude la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione non depositato tempestivamente.
- Il controricorrente può sollecitare l'iscrizione a ruolo e la declaratoria di improcedibilità nell'ambito del potere di contraddire, anche per tutelare il proprio interesse alla liquidazione delle spese e a evitare una nuova impugnazione nei termini.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14102/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14103/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14104/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14105/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14106/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14109/2023 del 23/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →