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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14213/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito del ricorso e degli atti prescritto dall'art. 369 c.p.c. entro il termine perentorio. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Non è stato disposto alcun provvedimento sul contributo unificato aggiuntivo, richiamandosi l'esenzione del procedimento.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione emesso nei confronti del ricorrente e rigettata dal Giudice di Pace di Foggia con ordinanza depositata il 14 gennaio 2022. Avverso tale provvedimento il destinatario dell'espulsione ha proposto ricorso per cassazione, ma, come emerge dagli atti richiamati dalla Corte, il ricorso notificato il 14 febbraio 2022 non è stato depositato in Cancelleria nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. La Corte rileva quindi d'ufficio la mancata osservanza del termine perentorio di deposito e la conseguente improcedibilità del ricorso. I controricorrenti avevano anche depositato controricorso e richiamato l'eccezione di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    deposito del ricorso per cassazione entro il ventesimo giorno dalla notificazione

    il termine per il deposito è perentorio; il suo mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 156 c.p.c.

    non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo

    il principio del raggiungimento dello scopo vale per le nullità formali, non per la violazione di termini perentori come quello di deposito del ricorso per cassazione.

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorrente, avendo il potere di contraddire, può richiedere l'iscrizione a ruolo del processo per ottenere la declaratoria di improcedibilità e tutelare il proprio interesse alle spese e alla stabilità della decisione.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude l'adempimento degli oneri informativi previsti per il contributo unificato aggiuntivo poiché il procedimento è esente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso e degli atti indicati dall'art. 369 c.p.c. nel termine perentorio è condizione di procedibilità dell'impugnazione; la sua omissione comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non sana la violazione di un termine perentorio, poiché esso opera solo rispetto a irregolarità formali dell'atto.
  • La costituzione del controricorrente non preclude la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione non depositato tempestivamente.
  • Il controricorrente può sollecitare l'iscrizione a ruolo e la declaratoria di improcedibilità nell'ambito del potere di contraddire, anche per tutelare il proprio interesse alla liquidazione delle spese e a evitare una nuova impugnazione nei termini.
  • In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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