Cassazione Penale, Sentenza n. 24209/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo 20/01/2015 - 09/04/2018 (1.175 giorni), relativa a imputazioni per reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990 (capo A) e artt. 73 e 80 DPR 309/1990 (capo F). Dopo una condanna in primo grado per spaccio (pena 13 anni e multa) e successiva assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. dalla più grave imputazione associativa, la Corte d'Appello lo ha definitivamente assolto il 24/01/2020 per non aver commesso il fatto. Il giudice della riparazione aveva però negato l'indennizzo ritenendo che il Longo avesse avuto colpa grave: aveva mantenuto rapporti con il collaboratore di giustizia Gianni Cretarola (conosciuto in carcere), ospitandolo, visitandolo, intrattenendo corrispondenza e quindi creando frequentazioni che avevano indotto gli organi inquirenti e il Tribunale a ritenere riconducibili a lui le annotazioni contabili dei trafficanti relative a un "Mario di Torino". Il ricorrente impugnava in Cassazione sostenendo violazione di legge (art. 606 c.1 lett. b) c.p.p.) e in particolare errata applicazione e motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., nonché illegittima valorizzazione del suo silenzio rispetto ai rapporti con il collaboratore, alla luce della recente modifica normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio che il giudice della riparazione valuta ex ante, con autonomia rispetto al giudizio di merito, se il comportamento dell'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave a creare la falsa apparenza di responsabilità penale. Ha confermato che frequentazioni ambigue con soggetti legati a traffici illeciti possono integrare la condizione ostativa al risarcimento se adeguatamente motivate nella loro idoneità a costituire indizi di complicità e in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo. Nel caso, la Corte d'Appello aveva fornito motivazione dettagliata: ammissioni del Longo sui contatti e sulle visite al Cretarola, la circostanza che il Cretarola era stato ospite a casa sua, il rapporto epistolare durante la detenzione, e i riscontri documentali nella contabilità dei trafficanti su cessioni legate a un "Mario di Torino". La Cassazione ha inoltre precisato che, dopo la modifica normativa, non può attribuirsi rilevanza al mero silenzio dell'indagato; nondimeno la prova documentale e le frequentazioni ritenute concausali sono state ritenute sufficienti per escludere l'indennizzo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Norma riferita alla specifica fattispecie di reato contestata (illecita detenzione/traffico di stupefacenti); utilizzata per descrivere il capo A delle imputazioni a carico del ricorrente
D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 80
Altre norme del Testo unico stupefacenti relative alle fattispecie contestate (capo F); citate per ricostruire il quadro delle imputazioni
Codice di procedura penale, art. 530, comma finale (art. 530 c.p.p.)
Norma che disciplina l'assoluzione per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove; nel caso il Tribunale aveva assolto l'imputato ex art. 530, mentre la Corte d'Appello ha poi confermato l'assenza del fatto
Codice di procedura penale, art. 314
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; interpretata nel senso che il giudice della riparazione deve valutare, con valutazione ex ante e autonoma rispetto al merito, se il richiedente abbia con dolo o colpa grave concorso a determinare la falsa apparenza di responsabilità. Inoltre la recente modifica normativa esclude rilevanza probatoria al mero esercizio del diritto di non rispondere
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Norma che individua uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge); invocata dal ricorrente per censurare l'applicazione di art. 314 c.p.p. da parte dei giudici di merito
Massime di principio
- Il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma ex ante: non deve accertare la commissione del reato, ma se il comportamento dell'interessato abbia creato l'apparenza di colpevolezza che ha indotto i provvedimenti restrittivi
- Frequentazioni o rapporti con soggetti notoriamente legati ad ambienti criminali possono costituire elemento per escludere l'indennizzo se il giudice motiva la loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità e li collega, almeno in termini di concausalità, al provvedimento restrittivo
- La mera occasionalità di un contatto non è automaticamente sufficiente: la valutazione richiede considerazione del tipo, qualità e persistenza dei rapporti e del loro riscontro con altri elementi probatori (es. documentazione contabile, pagamenti, annotazioni)
- Dopo la modifica normativa dell'art. 314 c.p.p., il silenzio o il rifiuto di fornire spiegazioni da parte dell'indagato non può essere considerato elemento causale rilevante nella valutazione della colpa grave
- L'assoluzione nel merito (anche per insufficienza di prove) non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: resta possibile per lo Stato eccepire che il richiedente abbia contribuito con colpa grave o dolo a creare l'apparenza di responsabilità
- In situazioni analoghe è essenziale che la parte resistente documenti in modo specifico e motivato i nessi causali tra i comportamenti del richiedente e le ragioni che hanno determinato la misura restrittiva; analogamente il ricorrente dovrebbe documentare l'assenza di tali nessi per ottenere la riparazione
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