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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31555/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ludovici impugnava la sentenza del 31/01/2022 della Corte d'appello di L'Aquila che lo aveva condannato a 4 mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (minacce e violenza durante lo sgombero coattivo di terreni), chiedendone l'annullamento unicamente per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 393-bis c.p. La difesa ha sostenuto che era stata prodotta la delibera del 20/09/2014 del Comitato per l'Amministrazione Separata dei Beni Usi Civici di Aragno che, accogliendo la sua domanda, legittimava l'uso dei terreni e il contratto di concessione precaria, e che quella documentazione avrebbe dovuto integrare la scriminante prevista dall'art. 393-bis poiché la sua reazione sarebbe stata reattiva a un sopruso da parte degli operatori comunali, che erano a conoscenza della questione ma avevano comunque proceduto allo sgombero. La difesa ha dunque ritenuto che la condotta dell'imputato dovesse essere considerata scriminata e non valutata solo ai fini delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui gli operanti stavano eseguendo un provvedimento di reintegra di terre civiche ancora valido ed efficace e non risultava che avessero esorbitato dalle loro attribuzioni o agito in modo arbitrariamente persecutorio. La Corte ha affermato che l'art. 393-bis c.p. non è configurabile di fronte a una mera illegittimità dell'azione del pubblico ufficiale, ma richiede attività ingiustamente persecutoria che ecceda i limiti delle attribuzioni funzionali. Ha inoltre rilevato che la delibera del 20/09/2014 non era formalmente esecutiva al momento dei fatti e dunque non poteva scriminare la condotta violenta dell'imputato, sebbene potesse essere valorizzata come circostanza attenuante. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 393-bis cod. pen.

    La scriminante prevista dall'art. 393-bis c.p. richiede che l'attività del pubblico ufficiale ecceda arbitrariamente i limiti delle proprie attribuzioni e assuma carattere di ingiusta persecuzione; non è applicabile quando l'azione del pubblico ufficiale è solo illegittima nella forma o fondata su un provvedimento ancora valido.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per l'inammissibilità dell'impugnazione in Cassazione, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente a €3.000.

  • Delibera del 20/09/2014 del Comitato per l'Amministrazione Separata dei Beni Usi Civici di Aragno

    Documento amministrativo prodotto dalla difesa che riconosceva una concessione provvisoria d'uso dei terreni; la Corte ha ritenuto che non fosse formalmente esecutiva al momento dei fatti e pertanto non poteva integrare la scriminante, potendo eventualmente influire solo sul riconoscimento di attenuanti.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata Salomao)

    Richiamata per il principio secondo cui la scriminante dell'art. 393-bis non opera per una mera condotta illegittima del pubblico ufficiale ma richiede un comportamento arbitrariamente persecutorio ed eccedente le attribuzioni.

Massime di principio

  • La scriminante prevista dall'art. 393-bis c.p. si configura solo se è dimostrabile che il pubblico ufficiale ha agito oltre i limiti delle proprie attribuzioni in modo ingiustamente persecutorio; la mera illegittimità dell'atto amministrativo non è sufficiente a giustificare violenza o minacce da parte del privato.
  • Documenti amministrativi che successivamente riconoscono un diritto o una concessione non neutralizzano automaticamente la legittimità di un provvedimento esecutivo in corso: occorre valutare la efficacia/formalizzazione del provvedimento alla data dei fatti.
  • In casi di conflitto tra provvedimenti amministrativi o di situazioni amministrative complesse, tali elementi possono costituire circostanze attenuanti ma non necessariamente determinano l'escludente di responsabilità penale per reazioni violente contro pubblici ufficiali.
  • In sede di ricorso in Cassazione è essenziale proporre motivi specifici e nuovi errori di diritto: censure generiche o ripetitive già esaminate dai giudici di merito rischiano l'inammissibilità.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato si espone alla condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

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