Cassazione Civile, Ordinanza n. 14695/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme dovute dopo la risoluzione per inadempimento di alcuni contratti di leasing stipulati da una società per autocarri attrezzati a betoniera. L’attore in opposizione era uno dei fideiussori della società utilizzatrice. In primo grado, a seguito di c.t.u. grafologica che escludeva la sottoscrizione dell’altro fideiussore, l’opposizione veniva accolta solo parzialmente e il decreto era confermato nei confronti del ricorrente. In appello il ricorrente contestava: 1) la mancata applicazione dell’exceptio doli e dell’art. 1227 c.c., sostenendo che la banca/concedente avrebbe dolosamente taciuto di essersi attivata tardivamente per recuperare gli automezzi, con conseguente vendita ritardata a prezzo inferiore e mancata considerazione dei canoni di leasing percepiti; 2) la mancata pronuncia sulla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del Ministero della Giustizia ai fini di manleva, assumendo che la responsabilità dell’inadempimento ai contratti di leasing fosse da ricondurre alla sottrazione dei beni per effetto di sequestro/confisca. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato con una ratio decidendi autonoma della sentenza d’appello, secondo cui il garante era già consapevole sin dal 2008 della possibilità di defalcare il prezzo di vendita degli automezzi e non aveva attivato la concedente per ottenerne la detrazione; inoltre la censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e della c.t.u. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, deducendo un vizio di omessa pronuncia, il ricorrente non aveva specificamente indicato se, dove e quando la censura fosse stata effettivamente proposta in appello, con violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso, senza pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso. Il primo è stato ritenuto non autosufficiente e non specificamente diretto contro una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata; inoltre tendeva a ottenere un nuovo esame del fatto e delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità. Il secondo è stato dichiarato inammissibile per violazione del requisito di specificità e localizzazione delle censure, poiché il ricorrente non ha indicato in modo adeguato dove e quando la doglianza relativa alla chiamata in causa del Ministero fosse stata già dedotta in appello. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente dichiarato inammissibile. Non è stata adottata pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità perché l’intimata non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
La norma è evocata per sostenere la riduzione del debito in ragione del comportamento del creditore e della mancata attivazione del danneggiato/garante; la Corte, però, evidenzia che la censura non si confronta con la motivazione di merito e tende a una nuova valutazione dei fatti.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei fatti processuali su cui si fonda la censura; la mancata specificazione comporta inammissibilità.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente da sola a reggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente anche tale ratio; l’omessa impugnazione di una sola motivazione autonoma rende inammissibile il ricorso.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove, compresa la diversa lettura delle risultanze di c.t.u.
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che il ricorrente indichi in modo preciso se, dove e quando la questione sia stata già proposta nel grado precedente; la mancata localizzazione della censura nel processo determina inammissibilità per difetto di specificità.
- L’uso dell’exceptio doli o della violazione dell’art. 1227 c.c. non può prescindere dal confronto con l’accertamento di merito circa la conoscenza del garante o del debitore delle circostanze rilevanti per la detrazione del danno/debito.
Come è indicizzato
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