Cassazione Penale, Ordinanza n. 31207/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tale questione non era stata previamente devoluta in appello e che, pertanto, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché la disposizione era già vigente al momento della decisione di secondo grado. Ha inoltre osservato che, in presenza di recidiva reiterata contestata all'imputato, la causa di non punibilità non è comunque applicabile secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata per la prima volta in cassazione se non è stata previamente dedotta nei motivi di appello; inoltre, secondo l'orientamento richiamato, non è applicabile in presenza di recidiva reiterata.
Preclude la proposizione in cassazione di questioni non dedotte nei motivi di appello, quando la relativa disciplina era già vigente al momento della decisione impugnata.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità se la questione non è stata devoluta al giudice di appello e la norma era già vigente al tempo della decisione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile, secondo l'orientamento richiamato, con la recidiva reiterata, che costituisce indice di maggiore colpevolezza e di elevata pericolosità sociale.
- Quando il ricorso per cassazione deduce esclusivamente una questione non prospettata nei gradi di merito e comunque non scrutinabile per il profilo sostanziale invocato, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche di legge.
Come è indicizzato
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