Cassazione Civile, Ordinanza n. 23594/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una dipendente, già in servizio presso un centro provinciale per handicappati e poi transitata presso le unità sanitarie locali/azienda sanitaria, volta ad ottenere l'inquadramento nella categoria D del CCNL comparto sanità, il pagamento di differenze retributive e indennità professionali e il riconoscimento di scatti di anzianità, con riserva di separata azione per la quantificazione. Il tribunale accolse solo la domanda relativa agli scatti biennali, applicando il trattamento economico previsto per il personale degli enti locali nei limiti della prescrizione quinquennale; la corte d'appello rigettò il gravame dell'azienda sanitaria. In cassazione l'azienda dedusse un unico motivo, articolato, denunciando: a) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la corte territoriale avrebbe riconosciuto gli scatti secondo il CCNL comparto funzioni locali e non secondo il CCNL sanità domandato in citazione; b) violazione dell'art. 9 d.P.R. n. 44 del 1990 e dell'art. 51, comma 3, l. n. 388 del 2000, sostenendo che tali norme avrebbero soppresso gli aumenti del R.I.A. dal 31 dicembre 1990, dunque prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro. La controricorrente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., ha rilevato che la censura non era autosufficiente: il ricorrente avrebbe dovuto riportare specificamente l'atto di appello e le difese svolte in secondo grado, perché il vizio di omessa pronuncia non è rilevabile d'ufficio e, se riferito alla sentenza di primo grado, non può essere prospettato per la prima volta in cassazione se non dedotto come motivo di gravame. Quanto alla pretesa violazione delle norme sul R.I.A., la Corte ha ritenuto il motivo inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva fondato il riconoscimento degli scatti non su quelle norme, ma sul principio di parità di trattamento tra dipendenti pubblici del medesimo contesto lavorativo, evidenziando la mancanza di deduzioni e prove adeguate dell'azienda circa eventuali giustificazioni del trattamento differenziato. Poiché il ricorso non si confrontava con tale autonoma ragione decisoria, la questione interpretativa delle norme invocate era irrilevante. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e che nel ricorso per cassazione siano riprodotti in modo puntuale i relativi passaggi degli atti, con indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale in cui furono formulati, così da consentire il controllo di ritualità, tempestività e decisività.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. viene in rilievo come vizio processuale denunciabile in cassazione solo se correttamente e specificamente allegato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è censurabile solo se la doglianza si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il ricorso deve contenere motivi idonei a criticare la decisione impugnata; la mancata considerazione delle ragioni poste a base del provvedimento rende il motivo un "non motivo" e ne determina l'inammissibilità.
Le nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione e devono essere dedotte nel grado di merito utile, non potendo essere introdotte per la prima volta in cassazione se non già devolute in appello.
art. 9 d.P.R. n. 44 del 1990
La ricorrente lo invocava per sostenere la soppressione degli aumenti del R.I.A. dal 31 dicembre 1990, ma la Corte ha ritenuto tale profilo inconferente rispetto alla decisione di merito.
art. 51, comma 3, l. n. 388 del 2000
La norma era richiamata per la medesima tesi sulla soppressione degli aumenti del R.I.A.; la Corte non ne ha esaminato il merito perché la censura non colpiva la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia può essere utilmente dedotto in cassazione solo se il ricorrente dimostra che la questione era stata ritualmente devoluta al giudice di merito e ne trascrive gli snodi essenziali, con puntuale indicazione degli atti in cui fu proposta.
- Le nullità della sentenza devono essere fatte valere nel grado di merito utile; non è consentito prospettare per la prima volta in cassazione un vizio di ultra o extrapetizione della decisione di primo grado se non sia stato specificamente dedotto con l'appello.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: è insufficiente riproporre questioni di diritto astratte o norme che, pur astrattamente pertinenti, non hanno costituito la base della decisione.
- La censura per violazione di legge deve criticare la concreta regola applicata dal giudice di merito; se il bene della vita è stato riconosciuto sulla base di un diverso fondamento giuridico, l'erroneità della norma invocata dalla parte diventa irrilevante.
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