Cassazione Penale, Sentenza n. 3789/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Spinelli impugna l'ordinanza dell'8/7/2021 con cui la Corte d'Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 16/12/2020 (giudizio abbreviato) che l'aveva condannata per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso in Cassazione si deducono due motivi: (i) errore di diritto nella dichiarazione di inammissibilità per mancata specificità, con la censura che la Corte territoriale avrebbe di fatto effettuato un giudizio di merito; (ii) insussistenza del difetto di specificità, in quanto l'atto di appello avrebbe indicato gli elementi di fatto e di diritto a supporto delle istanze (in particolare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: l'inammissibilità per difetto di specificità è correttamente applicata quando l'impugnazione non si confronta con le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. La Corte territoriale non ha effettuato un giudizio di merito sulle attenuanti generiche, ma ha valutato l'atto di appello ai fini dell'ammissibilità, constatando che l'appello non ha esaminato la motivazione nel suo complesso e non ha confutato il giudizio di pericolosità sociale e la mancanza di elementi positivi indicati nella sentenza di primo grado. Anche le argomentazioni offerte in appello erano generiche e non ancorate a elementi di prova. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma sostanziale su cui si fonda la condanna in primo grado (illecito relativo a sostanze stupefacenti). La sentenza di merito ha condannato l'imputata ai sensi di tale articolo.
Richiamato dal ricorso ma ritenuto inammissibile: la Corte osserva che la lett. b) riguarda la violazione di legge sostanziale, mentre la questione principale qui è di natura processuale (requisito di specificità dell'appello), perciò l'invocazione di tale vizio non era appropriata.
Queste norme richiedono che l'impugnazione indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta: il mancato confronto con le ragioni del provvedimento impugnato determina l'inammissibilità per difetto di specificità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli, Rv. 268822)
Principio richiamato a sostegno dell'obbligo di confronto tra i motivi di impugnazione e le ragioni del provvedimento impugnato; l'impugnazione deve essere una critica argomentata e non generica.
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dell'importo equitativamente determinato di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- L'impugnazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni del provvedimento impugnato: individuare e confutare i passaggi motivazionali essenziali è necessario per evitare l'inammissibilità per difetto di specificità.
- Quando si chiede il riconoscimento o la prevalenza di circostanze attenuanti, l'appello deve indicare elementi concreti e riferimenti probatori che smentiscano la valutazione negativa del giudice di merito (ad es. argomentare punto per punto la valutazione sulla pericolosità sociale).
- Non sono sufficienti affermazioni generiche sulla personalità o sulla condotta dell'imputato: esse devono essere ancorate a fatti, prove o omissioni del giudice di primo grado.
- Occorre scegliere correttamente il vizio di legge invocato in Cassazione: art. 606 cod. proc. pen. contiene più lett. e vanno impugnate quelle coerenti con la natura del vizio (procedurale o sostanziale).
- Il rischio di inammissibilità comporta sanzioni economiche: la Corte di Cassazione può condannare la parte al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile.
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