Cassazione Penale, Ordinanza n. 25771/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; in appello la Corte, con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado solo per rideterminare la pena in anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa, confermando il resto. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva vizi di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a ratificare l'accordo raggiunto tra le parti senza svolgere un'autonoma argomentazione sulla congruità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono invece deducibili doglianze attinenti a motivi rinunciati o alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il motivo proposto, concernente la congruità della pena concordata e recepita dal giudice d'appello, è stato ritenuto non deducibile perché la pena era stata determinata in conformità all'accordo delle parti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure attinenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra accordo e decisione del giudice; non per doglianze sulla motivazione relativa alla congruità della pena se la decisione è conforme all'accordo.
Non è deducibile in cassazione, contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la mancata valutazione delle cause di proscioglimento quando il ricorso non investe i limiti ammissibili della decisione concordata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È il reato per il quale l'imputato era stato condannato e rispetto al quale la Corte d'appello aveva rideterminato la pena.
Massime di principio
- Contro la sentenza di appello pronunciata a seguito di concordato sulle pene ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo entro un ambito ristretto: formazione della volontà negoziale, validità del consenso del pubblico ministero e corrispondenza tra accordo e decisione.
- È inammissibile il ricorso che, avverso una sentenza conforme al concordato, contesti la motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio, poiché il giudice d'appello non è tenuto a una motivazione estesa come in una decisione non concordata.
- Le censure relative a motivi rinunciati o alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non sono deducibili quando si impugna una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. al di fuori dei limiti propri di tale rito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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