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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49807/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del 4/04/2017. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra reati ex art. 81 c.p., chiedendo l'unificazione e l'estensione del beneficio della sospensione anche alla successiva condanna; (2) violazione degli artt. 163 e 164 c.p., sostenendo che, anche senza riconoscere la continuazione, il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto concedere la sospensione condizionale per il secondo episodio operando una valutazione di insieme.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il Tribunale di Tivoli ha correttamente escluso la continuazione in ragione del considerevole lasso di tempo (circa tre anni) tra le condotte, richiedendo la presenza degli specifici indicatori di un unico disegno criminoso (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione ecc.). Ha inoltre ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p., primo comma, n. 1, poiché il ricorrente ha commesso, nei termini stabiliti, un delitto per il quale è stata inflitta una pena detentiva non sospesa. La Corte ha ricordato che il giudice dell'esecuzione non può estendere la sospensione quando il giudice di cognizione si è già pronunciato espressamente in senso contrario. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La continuazione tra reati richiede, anche in sede di esecuzione, una verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, cause, modalità, sistematicità, programmazione). La mera identità tipologica o la vicinanza spaziale non sono sufficienti se manca la dimostrazione di un disegno criminoso unitario; un ampio intervallo temporale può essere decisivo.

  • art. 163 cod. pen.

    Riferito dalla difesa in relazione alle regole di continuazione/concorrenti criteri, ma la Corte non ha ritenuto applicabile una diversa valutazione che potesse in concreto modificare l'esito del giudizio di esecuzione.

  • art. 164 cod. pen.

    La difesa invocava il potere, ai sensi dell'art. 164 (valutazione di insieme), del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione; la Corte precisa però che tale valutazione non può prevalere quando il giudice di cognizione si è già espresso negativamente sulla concessione del beneficio.

  • art. 168 cod. pen.

    commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva

    Il primo comma, n. 1, stabilisce la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se, nei termini stabiliti, il condannato commette un delitto per il quale venga inflitta una pena detentiva non sospesa. Nel caso di prima condanna sospesa e successiva condanna con pena detentiva non sospesa entro il termine, la sospensione ha rilievo revocatorio e non rileva il mero cumulo delle pene tra sentenze diverse.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione è necessario provare, con approfondita valutazione, indicatori multipli di un progetto criminoso unitario; la mera somiglianza dei reati o la contiguità spaziale sono insufficienti.
  • Un considerevole intervallo temporale tra i fatti può essere decisivo e giustificare il rigetto della continuazione.
  • La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini di legge, il condannato commette un delitto per il quale viene inflitta una pena detentiva non sospesa (art. 168 c.p.).
  • Il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale per fatti già valutati e respinti espressamente dal giudice di cognizione; l'eventuale meritevolezza va di regola valutata dal giudice di cognizione.
  • Nelle impugnazioni contro la revoca della sospensione è strategico dimostrare concretamente gli elementi che integrano la continuazione (programmazione, sistematicità, omogeneità del disegno criminoso) e contestare la ragionevolezza dell'apprezzamento temporale del giudice.

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