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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01744/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria per danni da infiltrazioni d'acqua provenienti da una terrazza di uso esclusivo in un edificio condominiale. Nel giudizio di primo grado, dopo l'interruzione del processo per il decesso del difensore dell'impresa appaltatrice chiamata in causa, una delle attrici ha riassunto il processo; all'esito, il Tribunale ha condannato il condominio, il proprietario dell'appartamento con uso esclusivo della terrazza e l'impresa appaltatrice, ritenuta responsabile ex art. 1669 c.c. L'impresa ha poi contestato in appello e in cassazione soprattutto la ritualità della notificazione dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza: ha dedotto che la notifica era stata eseguita presso una vecchia sede sociale già trasferita da tempo e risultante diversamente nel registro imprese, con conseguente nullità della notificazione, estinzione del processo nei suoi confronti e nullità della sentenza di primo grado. Con il terzo motivo ha inoltre sostenuto che la riassunzione del processo interrotto sarebbe stata richiesta da soggetto non legittimato, perché presentata da una parte diversa dai convenuti che avevano chiamato in causa l'impresa. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: ha affermato che, in caso di notifica ex art. 140 c.p.c., la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario di non aver trovato nessuno all'indirizzo non ha fede privilegiata ma è superabile con prova contraria; poiché il mutamento della sede legale della società risultava iscritto nel registro delle imprese da oltre due anni, la notifica presso la precedente sede era invalida e non poteva dirsi perfezionata per compiuta giacenza. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, per la rinnovazione del contraddittorio e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari e ha rinviato la causa al Tribunale di Cagliari in diversa composizione. Il rinvio è stato disposto perché la nullità della notificazione dell'atto di riassunzione aveva impedito la valida instaurazione del contraddittorio dopo l'evento interruttivo; il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La dichiarazione dell'ufficiale giudiziario o postale di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non ha efficacia di pubblica fede ed è superabile con qualsiasi mezzo di prova; il giudice di merito deve verificare se la notifica sia stata eseguita presso il corretto indirizzo del destinatario.

  • art. 145 c.p.c.

    La notificazione alle persone giuridiche deve essere effettuata presso la sede risultante; se eseguita presso una sede non più attuale, la notifica non è valida.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione si valuta in relazione al raggiungimento dello scopo dell'atto; nel caso concreto lo scopo non è stato raggiunto perché la notifica è stata effettuata presso un indirizzo non corrispondente alla sede legale aggiornata.

  • art. 160 c.p.c.

    La notificazione è nulla se è eseguita in modo difforme dalle disposizioni che la regolano.

  • art. 32 c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione alla riassunzione del processo interrotto.

  • art. 106 c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione alla chiamata in causa e alla riassunzione.

  • art. 269 c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione alle modalità di instaurazione del contraddittorio.

  • art. 307 c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di riassunzione dopo l'interruzione e possibili effetti estintivi.

  • art. 332 c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione alle impugnazioni e alla posizione dei chiamati in causa.

  • art. 354 c.p.c.

    La nullità rilevata avrebbe imposto, se accertata in appello, la rimessione della causa al primo giudice.

  • art. 383 c.p.c.

    Consente, una volta cassata la sentenza per nullità del procedimento, il rinvio al giudice di primo grado.

  • art. 1669 c.c.

    Richiamato come titolo della responsabilità dell'impresa appaltatrice per i danni derivati da gravi difetti o vizi dell'opera.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 4

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

Massime di principio

  • Nella notificazione alle persone giuridiche, se l'atto è eseguito presso una sede non più attuale ma risultante superata da documentazione ufficiale depositata nel registro delle imprese, la notifica è invalida e non si perfeziona per il solo esito formale della relata.
  • L'attestazione dell'ufficiale giudiziario che il destinatario è assente all'indirizzo non ha valore di fede privilegiata quanto alla reale esistenza della sede o del domicilio del notificando; tale circostanza può essere contestata con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di querela di falso.
  • Se, dopo un evento interruttivo, il contraddittorio non viene ritualmente reintegrato nei confronti di una parte, la nullità della notificazione dell'atto di riassunzione può comportare la cassazione della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado.
  • In presenza di nullità della notificazione che impedisca il raggiungimento dello scopo dell'atto, non può ritenersi sanato il vizio per il solo decorso del tempo o per una qualificazione formale dell'irregolarità come compiuta giacenza.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioniResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNullità

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