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Sentenza

Sentenza del 01/10/2020 n. 612 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - IRES- costi - rapporto di lavoro - dipendenti - giudizio civile - transazione -spesa - sopravvenienza passiva - inerenza - deducibilità - sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Imposta IRES (e riflessi IVA/IRAP) relativa alla deducibilità di varie spese contestate: in particolare una transazione di Euro 450.000 erogata per la chiusura di contenziosi con ex dipendenti/soci (pretese di demansionamento, mobbing e licenziamento), nonché voci minori riconducibili a sponsorizzazioni (abbigliamento sportivo con logo, acquisto biglietti per concerto), perdite su crediti e altre sopravvenienze passive. L'Amministrazione aveva disconosciuto la deducibilità di alcune di queste voci; la contribuente ha dedotto l'inerenza e la deducibilità ai sensi dell'art. 109 DPR 917/1986 e ha prodotto documentazione a supporto.

La decisione

L'appello principale dell'Agenzia è stato respinto: il CTR ha ritenuto pienamente deducibile la somma di Euro 450.000 corrisposta a titolo di transazione come sopravvenienza passiva inerente all'attività d'impresa nell'esercizio in cui la spesa è intervenuta. L'appello incidentale della società è stato accolto: sono state riconosciute come inerenti e deducibili le spese di sponsorizzazione (abbigliamento sportivo con logo e biglietti per concerto) e sono state chiarite le modalità di imputazione temporale delle perdite su crediti e delle sopravvenienze passive (anno in cui la perdita/sopravvenienza viene effettivamente conosciuta), evitando duplicazioni. È stato inoltre richiamato il principio del favor rei per l'applicazione di benefici successivamente sopravvenuti. In parziale riforma della sentenza di prime cure il ricorso di primo grado è accolto in parte qua. L'Agenzia è condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società (Euro 1.500 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 109, d.P.R. n. 917/1986

    Le spese sostenute per transazioni e conciliazioni relative a contenziosi aziendali sono spese inerenti all'attività d'impresa e costituiscono sopravvenienze passive deducibili nell'esercizio in cui la spesa è intervenuta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al gravame probatorio: la documentazione versata e gli elementi di fatto sono stati ritenuti idonei a comprovare l'effettiva effettuazione delle spese dedotte, per cui l'onere della prova è stato soddisfatto dalla parte resistente.

  • Circolare n. 23/E del 2010

    Richiamata nel quadro dei benefici e delle interpretazioni amministrative; il principio del favor rei è stato ritenuto applicabile per l'adozione del regime più favorevole sopravvenuto in favore del contribuente.

  • d.lgs. 158/2015

    Richiamato insieme alla circolare nel contesto dell'applicazione di regimi più favorevoli successivamente intervenuti; il giudice conferma l'applicabilità del beneficio al contribuente accondiscendente.

  • Cass. civ., sez. trib., 5 novembre 2019, n. 28355

    Giurisprudenza favorevole che conferma il principio per cui le transazioni per chiudere contenziosi sono deducibili come spese inerenti/sopravvenienze passive.

  • Cass. civ., sez. trib., 3 ottobre 2018, n. 24046

    Giurisprudenza che riconosce la deducibilità dei costi di sponsorizzazione quando risultino inerenti all'attività d'impresa e diretti alla promozione del marchio/prodotto.

Massime di principio

  • Le somme pagate in sede di transazione o conciliazione per chiudere vertenze attinenti all'organizzazione aziendale (es. con ex dipendenti o soci) possono essere considerate sopravvenienze passive inerenti e quindi deducibili ai sensi dell'art. 109 DPR 917/1986 nell'esercizio in cui la spesa è stata sostenuta, purché sia provata la relazione con l'attività d'impresa.
  • I costi di sponsorizzazione sono deducibili se provato che erano diretti alla promozione del marchio o del prodotto e quindi funzionali al potenziale incremento dell'attività d'impresa (es. logo su divise, acquisto di visibilità tramite eventi). Occorre documentazione che attesti finalità promozionale.
  • Le perdite su crediti vanno dedotte nell'esercizio in cui la perdita diventa conoscibile/accertabile; è possibile posticipare la deduzione all'anno di effettiva conoscenza per evitare duplicazioni e per rispettare il principio di competenza/certezza della perdita.
  • La qualificazione di una spesa come inerente richiede documentazione e motivazione: contratti, ricevute, prova del pagamento e elementi che colleghino la spesa all'attività d'impresa sono determinanti per superare contestazioni dell'Amministrazione.
  • In presenza di cambiamenti normativi o di circolari/interventi più favorevoli sopravvenuti, il principio del favor rei può comportare l'applicazione del regime più favorevole al contribuente, se ricorrono le condizioni previste.
  • Nel contenzioso tributario il rispetto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) è cruciale: il contribuente deve documentare la natura, l'entità e la finalità delle spese per ottenere il riconoscimento della deducibilità.

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