Sentenza del 01/10/2020 n. 2755 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Parte con costituitasi in 1° Grado - Prova della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento - Deposito in appello - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a varie cartelle di pagamento; in appello la società lamenta l'errata liquidazione delle spese processuali. L'Agenzia, con appello incidentale, ha depositato in appello la prova della regolare notifica di sei cartelle di pagamento, invocando l'art. 58 co. 2 d.lgs. 546/92 per produrre documenti nuovi in sede di secondo grado. Tre cartelle sono state inoltre ritenute soggette allo stralcio ex art. 4 D.L. 119/2018 (debiti residui fino a 1.000 euro) e quindi estinte.
La decisione
La Commissione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle tre cartelle ricomprese nello stralcio ex art. 4 D.L. 119/2018; ha respinto l'appello principale della società; ha accolto in parte l'appello incidentale dell'Agenzia per le restanti cartelle ritenendo provata la regolare notifica depositata in appello ai sensi dell'art. 58 co. 2 d.lgs. 546/92 e ha confermato la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Le spese sono state compensate per entrambi i gradi di giudizio a motivo del deposito probatorio effettuato solo in secondo grado dall'Agenzia.
Norme richiamate
art. 58 co. 2 d.lgs. 546/1992
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Consente la produzione in appello di documenti nuovi anche se preesistenti al giudizio di primo grado, salvo il divieto di introdurre prove ulteriori rispetto a quelle acquisite in primo grado se non si dimostra l'impossibilità di produrle prima; applicato per ammettere in appello la prova della regolare notifica delle cartelle
art. 4 D.L. 119/2018
Prevede lo stralcio automatico ex lege dei debiti con residuo fino a 1.000 euro (capitale, interessi e sanzioni). Le somme oggetto dello stralcio si considerano estinte senza necessità di provvedimento amministrativo, determinando la cessazione della materia del contendere
art. 46 d.lgs. 546/1992
art. 46, d.lgs. n. 546/1992
Regola l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; invocato per dichiarare estinto il giudizio in relazione alle cartelle soggette a stralcio
Corte Costituzionale, sent. n. 199/2017
Corte Cost., sent. n. 199/2017
Ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 58 d.lgs. 546/1992, confermando la possibilità di produrre documenti in appello
Cassazione, ord. n. 3615/2019
Conferma che l'art. 58 co. 2 ammette la produzione in appello di documenti nuovi anche se preesistenti al giudizio di primo grado
Cassazione, ord. n. 29087/2018
Analoghe precisazioni sull'ammissibilità di produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58
Cassazione, sent. n. 21059/2007
Principio secondo cui la mancata costituzione in primo grado non può essere interpretata come contumacia tale da precludere la piena partecipazione e le difese in appello
Cassazione, sent. n. 12088/2011
Conferma che la parte non costituitasi in primo grado può produrre documenti in appello e partecipare pienamente al giudizio di secondo grado
Massime di principio
- La produzione di documenti in appello è ammessa anche quando i documenti siano anteriori al primo grado: l'art. 58 co. 2 d.lgs. 546/92 permette la loro ammissione, salvo che si vogliano introdurre prove del tutto nuove senza giustificare l'impossibilità di produrle prima
- La mancata costituzione di una parte in primo grado non equivale a una contumacia che impedisca di difendersi o di produrre documenti in appello; la parte non costituita può partecipare pienamente al secondo grado e depositare prove
- Lo stralcio previsto dall'art. 4 D.L. 119/2018 opera automaticamente per debiti residui fino a 1.000 euro: quando si tratta di cartelle rientranti nello stralcio il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere
- Se una parte deposita la prova decisiva solo in appello (ad es. la prova di regolare notifica delle cartelle), il giudice di merito può tenerne conto e riformare la decisione di primo grado, inclusa l'accoglienza di appelli incidentali
- La valutazione delle spese processuali può tener conto della condotta processuale: il deposito tardivo di prove rilevanti in appello può giustificare la compensazione delle spese tra le parti
- Occorre distinguere tra documenti nuovi ammissibili in appello (art. 58 co. 2) e l'introduzione di fatti nuovi o di prove che avrebbero potuto essere tempestivamente offerte in primo grado senza giustificazione rilevante; in quest'ultimo caso il giudice può escludere l'ammissione
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