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Sentenza

Sentenza del 01/10/2020 n. 2755 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Parte con costituitasi in 1° Grado - Prova della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento - Deposito in appello - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a varie cartelle di pagamento; in appello la società lamenta l'errata liquidazione delle spese processuali. L'Agenzia, con appello incidentale, ha depositato in appello la prova della regolare notifica di sei cartelle di pagamento, invocando l'art. 58 co. 2 d.lgs. 546/92 per produrre documenti nuovi in sede di secondo grado. Tre cartelle sono state inoltre ritenute soggette allo stralcio ex art. 4 D.L. 119/2018 (debiti residui fino a 1.000 euro) e quindi estinte.

La decisione

La Commissione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle tre cartelle ricomprese nello stralcio ex art. 4 D.L. 119/2018; ha respinto l'appello principale della società; ha accolto in parte l'appello incidentale dell'Agenzia per le restanti cartelle ritenendo provata la regolare notifica depositata in appello ai sensi dell'art. 58 co. 2 d.lgs. 546/92 e ha confermato la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Le spese sono state compensate per entrambi i gradi di giudizio a motivo del deposito probatorio effettuato solo in secondo grado dall'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 58 co. 2 d.lgs. 546/1992

    art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Consente la produzione in appello di documenti nuovi anche se preesistenti al giudizio di primo grado, salvo il divieto di introdurre prove ulteriori rispetto a quelle acquisite in primo grado se non si dimostra l'impossibilità di produrle prima; applicato per ammettere in appello la prova della regolare notifica delle cartelle

  • art. 4 D.L. 119/2018

    Prevede lo stralcio automatico ex lege dei debiti con residuo fino a 1.000 euro (capitale, interessi e sanzioni). Le somme oggetto dello stralcio si considerano estinte senza necessità di provvedimento amministrativo, determinando la cessazione della materia del contendere

  • art. 46 d.lgs. 546/1992

    art. 46, d.lgs. n. 546/1992

    Regola l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; invocato per dichiarare estinto il giudizio in relazione alle cartelle soggette a stralcio

  • Corte Costituzionale, sent. n. 199/2017

    Corte Cost., sent. n. 199/2017

    Ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 58 d.lgs. 546/1992, confermando la possibilità di produrre documenti in appello

  • Cassazione, ord. n. 3615/2019

    Conferma che l'art. 58 co. 2 ammette la produzione in appello di documenti nuovi anche se preesistenti al giudizio di primo grado

  • Cassazione, ord. n. 29087/2018

    Analoghe precisazioni sull'ammissibilità di produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58

  • Cassazione, sent. n. 21059/2007

    Principio secondo cui la mancata costituzione in primo grado non può essere interpretata come contumacia tale da precludere la piena partecipazione e le difese in appello

  • Cassazione, sent. n. 12088/2011

    Conferma che la parte non costituitasi in primo grado può produrre documenti in appello e partecipare pienamente al giudizio di secondo grado

Massime di principio

  • La produzione di documenti in appello è ammessa anche quando i documenti siano anteriori al primo grado: l'art. 58 co. 2 d.lgs. 546/92 permette la loro ammissione, salvo che si vogliano introdurre prove del tutto nuove senza giustificare l'impossibilità di produrle prima
  • La mancata costituzione di una parte in primo grado non equivale a una contumacia che impedisca di difendersi o di produrre documenti in appello; la parte non costituita può partecipare pienamente al secondo grado e depositare prove
  • Lo stralcio previsto dall'art. 4 D.L. 119/2018 opera automaticamente per debiti residui fino a 1.000 euro: quando si tratta di cartelle rientranti nello stralcio il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere
  • Se una parte deposita la prova decisiva solo in appello (ad es. la prova di regolare notifica delle cartelle), il giudice di merito può tenerne conto e riformare la decisione di primo grado, inclusa l'accoglienza di appelli incidentali
  • La valutazione delle spese processuali può tener conto della condotta processuale: il deposito tardivo di prove rilevanti in appello può giustificare la compensazione delle spese tra le parti
  • Occorre distinguere tra documenti nuovi ammissibili in appello (art. 58 co. 2) e l'introduzione di fatti nuovi o di prove che avrebbero potuto essere tempestivamente offerte in primo grado senza giustificazione rilevante; in quest'ultimo caso il giudice può escludere l'ammissione

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