Sentenza del 01/10/2020 n. 785 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sul diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte relative a spese di pubblicità, amministrative e di commissioni di intermediazione immobiliare. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) - Diritto a detrazione dell'imposta assolta a monte - Servizi di cui hanno beneficiato anche terzi - Esistenza di un nesso diretto e immediato con l'attività economica del soggetto passivo - Esistenza di un nesso diretto e immediato con una o più operazioni compiute a valle.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla detraibilità dell'IVA assolta a monte su spese di pubblicità, spese amministrative e commissioni di intermediazione sostenute dalla X*** nella vendita di appartamenti. Parte dei terreni sui quali sorgono gli immobili appartenevano a terzi; l'amministrazione tributaria belga ha limitato la detrazione ritenendo che una parte delle spese beneficiasse le vendite dei terreni operate dai proprietari terzi e pertanto non fosse imputabile integralmente alle operazioni imponibili della X***. La X*** aveva detratto integralmente l'IVA e ha impugnato l'ingiunzione di pagamento.
La decisione
La Corte di giustizia ha risposto alle questioni pregiudiziali in favore della possibilità di detrazione a beneficio del soggetto passivo purché sussistano determinate condizioni. In sintesi: (1) il fatto che le spese vadano anche a beneficio di un terzo non ostacola la detrazione integrale dell'IVA se esiste un nesso diretto e immediato tra le spese e l'attività economica imponibile del soggetto passivo e il vantaggio per il terzo è accessorio rispetto alle esigenze dell'impresa; (2) il principio vale anche quando le spese non sono spese generali ma sono imputabili a operazioni specifiche a valle: la deducibilità riguarda la parte di spesa che presenta un nesso diretto e immediato con le operazioni imponibili del soggetto passivo, valutazione che spetta al giudice del rinvio in base a tutte le circostanze; (3) la possibilità per il soggetto passivo di trasferire parzialmente la spesa sul terzo è un indizio rilevante ma non determinante: è uno degli elementi che il giudice nazionale deve considerare insieme agli altri elementi contrattuali e alla realtà economica. La Corte ha richiamato il principio di neutralità dell'IVA e ha demandato al giudice nazionale la verifica fattuale e la quantificazione dell'eventuale quota non deducibile.
Norme richiamate
Sesta direttiva 77/388/CEE - art. 17, par. 2, lett. a) e par. 5
"Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a [detrarre]..." (art.17, par.2) e "Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a [detrazione]... la [detrazione] è ammessa soltanto per il prorata..." (art.17, par.5).
La Corte interpreta che la detrazione è riconosciuta quando esiste un nesso diretto e immediato tra la spesa a monte e le operazioni imponibili del soggetto passivo oppure quando la spesa costituisce spesa generale; il vantaggio per terzi non esclude la detrazione se accessorio. Se la spesa è imputabile anche ad operazioni di terzi, solo la parte riferibile alle operazioni imponibili del soggetto passivo è deducibile.
Direttiva 95/7/CE (modifica la sesta direttiva)
Riferimento normativo alla versione della sesta direttiva considerata; la Corte applica la disciplina così modificata.
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Codice IVA belga) - art. 45, par. 1
"Ogni soggetto passivo può detrarre dall'imposta dovuta le imposte gravanti sui beni e servizi ... nei limiti in cui li utilizza per porre in essere: 1° operazioni soggette ad imposta; (...)"
La norma nazionale autorizza la detrazione nella misura in cui i beni/servizi sono utilizzati per operazioni soggette; deve essere interpretata in conformità al diritto UE: la limitazione nazionale mediante pro rata è ammissibile solo se la parte di spesa non è effettivamente riferibile alle operazioni imponibili del soggetto passivo.
Koninklijk besluit nr. 3 (regio decreto n.3) - art. 1, par. 2
"Non sono in alcun caso detraibili le imposte gravanti su beni e servizi destinati dal soggetto passivo a fini privati o a fini diversi da quelli attinenti alla propria attività economica..."
Norma amministrativa che esclude la detrazione per usi non inerenti l'attività economica; la Corte richiede che l'applicazione di tale principio nazionale rispetti il principio di neutralità e la verifica del nesso diretto e immediato secondo i criteri UE.
Massime di principio
- Per ottenere la detrazione dell'IVA su costi sostenuti a monte è necessario dimostrare un nesso diretto e immediato tra tali costi e le operazioni imponibili svolte dal soggetto passivo; in alternativa, se i costi sono spese generali, vanno considerati nel complesso dell'attività economica.
- Il fatto che un terzo tragga beneficio da tali spese non impedisce la detrazione se tale beneficio è accessorio rispetto alle esigenze dell'impresa del soggetto passivo.
- Se le spese sono imputabili in parte ad operazioni compiute da terzi (es. vendita del terreno da parte del proprietario), è deducibile soltanto la quota effettivamente riferibile alle operazioni imponibili del soggetto passivo; la ripartizione va accertata dal giudice nazionale sulla base di contratti, realtà economica e circostanze fattuali.
- La possibilità di rifatturare o trasferire le spese al terzo è un elemento indiziario della ripartizione delle spese, ma non è sufficiente da sola a escludere la detrazione; va valutata insieme ad altri elementi probatori.
- Contratti, contenuto oggettivo dei servizi, realtà economica e commerciale e tutte le circostanze operative sono i criteri principali che il giudice nazionale deve esaminare per determinare l'entità del diritto a detrazione.
- I principi di neutralità dell'IVA impongono che l'imposta non gravI indebitamente sul soggetto passivo che sostiene spese per operazioni imponibili: le restrizioni nazionali devono essere compatibili con il diritto UE e motivate sulla base di elementi fattuali.
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