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Sentenza

Sentenza del 01/10/2020 n. 163 - Comm. Trib. Prov. Imperia

Processo tributario - società di persone - legittimazione all'impugnazione del socio accomandante - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TL5020501417/2018 relativo all'anno 2013 (IVA, IRAP, ritenute e sanzioni) che attribuiva maggior reddito societario ripartito tra i soci (65% a S C e 35% a S G). Il ricorrente deduceva pluralità di censure: illegittimità per emissione nei confronti di società estinta (art. 2312 c.c.), mancato formato digitale (art. 40 d.lgs. 82/2005), difetto di sottoscrizione, carenza di motivazione (art. 42 DPR 600/1973 e art. 7 L. 212/2000), violazione della regola di imputazione delle somme al reale possessore delle quote (art. 37, comma 3 DPR 600/1973), nullità per grave carenza di contraddittorio e mancata notifica del processo verbale di constatazione (art. 12, c.7 L. 212/2000), carenza dei presupposti dell'accertamento parziale (art. 41-bis DPR 600/1973), illegittimità dei rilievi derivanti da indagini finanziarie e dagli addebiti/ accrediti sui conti correnti (art. 32 DPR 600/1973), infondatezza del recupero delle ritenute (art. 23 DPR 600/1973) e illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni. Questione preliminare: legittimazione del socio accomandante ad impugnare l'atto societario.

La decisione

La Commissione ha ritenuto preliminarmente che il socio accomandante sia legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento, aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Sul merito la Commissione ha accolto l'eccezione principale di difetto di motivazione e di lesione del diritto di difesa, rilevando che: il ricorrente si era receduto dalla società il 15.12.2015; la verifica fiscale è iniziata il 21.04.2016 quando il ricorrente non era più socio; il processo verbale di constatazione è stato consegnato solo al socio accomandatario S C; non vi è prova che il ricorrente abbia avuto conoscenza effettiva del p.v.c.; sussistevano rapporti conflittuali e richieste di documentazione rimaste inevase. Per tali ragioni l'avviso impugnato è stato dichiarato nullo per vizio afferente la motivazione e la lesione del diritto di difesa. Le ulteriori questioni non sono state esaminate in quanto assorbite. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Codice Civile

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'atto sarebbe stato emesso nei confronti di una società cancellata; la Commissione non fonda la decisione su tale motivo ma lo riporta tra le doglianze.

  • Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    Allegata violazione per mancato formato digitale dell'atto; la questione è stata sollevata ma non risolutiva nella decisione, che ha deciso per nullità su altro vizio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiesta di motivazione dell'avviso di accertamento: la Commissione ha ritenuto fondato il vizio di motivazione dell'atto impugnato, connesso alla mancata conoscenza del p.v.c. da parte del ricorrente, e ha dichiarato la nullità per lesione del diritto di difesa.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richieste violazioni riferite al diritto di difesa e ai termini per il contraddittorio: la Commissione ha ritenuto sussistente la lesione del diritto di difesa per mancata conoscenza del p.v.c.; la questione del termine dei 60 giorni è stata sollevata ma non decisiva.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Allegata violazione relativa all'imputazione delle maggiori somme al reale possessore delle quote; sollevata dal ricorrente ma non risolta nel provvedimento, assorbita dalla declaratoria di nullità.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Contestata la carenza dei presupposti dell'accertamento parziale; questione sollevata ma non esaminata, essendo la decisione assorbita dal vizio di motivazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 32, comma 1, nn. 2 e 7

    Rilievi relativi alle indagini finanziarie e agli addebiti/accrediti sui conti correnti; la fondatezza di tali rilievi è stata impugnata ma non valutata nel merito in quanto la decisione si è basata sulla nullità per vizio di motivazione e mancata conoscenza del p.v.c.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Controversia relativa al recupero delle ritenute; sollevata ma non esaminata nel merito.

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nelle censure sulle sanzioni (in subordine); la Commissione non è giunta a valutare la legittimità delle sanzioni essendo l'atto annullato per vizio di motivazione.

  • Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269

    art. 7, comma 1 (convertito)

    Richiamato in subordine in relazione alle sanzioni; non è stato necessario pronunciarsi sul punto.

  • Codice Civile

    Richiamato in relazione all'onere della prova; la Commissione ha rilevato assenza di prova che il ricorrente avesse avuto conoscenza del p.v.c., con conseguente lesione del diritto di difesa.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Cass. Civ., Sez. V, Ord. n. 28079 del 24.11.2017; Ord. n. 15748 del 28.07.2016; Sent. n. 27337 del 23.12.2014

    Orientamento citato e seguito dalla Commissione secondo cui il socio accomandante è legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento societario in quanto soggetto passivo esposto agli effetti dell'atto (sia per IVA/IRAP sia per reddito da partecipazione).

Massime di principio

  • Il socio accomandante è legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società quando l'atto può produrre effetti pregiudizievoli anche nei suoi confronti (es. imputazione del reddito di partecipazione, coobbligazione indicata nell'atto).
  • La regolarità formale dell'avviso (motivazione, conoscenza del processo verbale di constatazione, rispetto del contraddittorio) è essenziale: la mancata prova che il socio abbia effettiva conoscenza del p.v.c. o che abbia potuto partecipare alle operazioni di verifica può determinare la nullità dell'atto per violazione del diritto di difesa.
  • Anche se sono sollevate molteplici censure tecniche (formato digitale, sottoscrizione, vizi nelle indagini finanziarie), il Collegio può decidere la controversia su un vizio assorbente (es. difetto di motivazione/contraddittorio) senza esaminare tutti i profili rimessi in causa.
  • Il ricorrente/contribuente deve documentare con precisione la propria qualità soggettiva al momento delle operazioni (data di recesso o perdita della qualità di socio) e la mancanza di conoscenza del p.v.c.; l'onere della prova sulla conoscenza del verbale è rilevante ai fini della difesa.
  • In presenza di questioni giuridiche complesse o di fatto peculiari, il Collegio può compensare le spese di lite; tuttavia è buona prassi produrre tempestivamente istanze e documentazione idonee a dimostrare l'effettiva lesione del diritto di difesa.

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