Sentenza del 01/10/2020 n. 2752 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento -Irpef - Pensione erroneamente corrisposta - Tassazione - Legittimità - Recupero delle somme - Recupero delle imposte pagate - Compete, a domanda, successivamente alla restituzione dell'indebito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha respinto l'appello ritenendo legittima l'assoggettamento a tassazione delle somme percepite, anche se indebitamente. Tuttavia è stato precisato che il contribuente potrà chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccesso solo dopo aver restituito l'indebito; spese compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento che ha ritenuto imponibili ai fini IRPEF somme per euro 33.007 corrisposte erroneamente a titolo di stipendio negli anni in cui la contribuente era invece collocata in pensione; è altresì contestata la successiva notifica di un atto di recupero del credito erariale relativo a stipendi indebitamente percepiti.
Norme richiamate
Principio generale IRPEF
Le somme percepite dal contribuente, ancorché indebitamente corrisposte, costituiscono base imponibile e possono essere assoggettate a tassazione al momento della percezione; il diritto al rimborso delle imposte sorge successivamente alla restituzione dell'indebito.
Normativa sul recupero dell'indebito da parte dell'amministrazione (recupero erariale)
L'amministrazione pubblica può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate; il recupero non esclude la pretesa fiscale sulle somme percepite, ma il contribuente, dopo aver restituito le somme, può ottenere il rimborso delle imposte versate in eccesso.
Massime di principio
- Somme erogate per errore da un datore di lavoro pubblico possono essere considerate reddito imponibile nel periodo di percezione, anche se successivamente riconosciute come indebito.
- La tassazione non viene automaticamente sospesa dal fatto che l'erogazione sia indebitamente avvenuta; la pretesa fiscale è legittima salvo diritto al rimborso dopo restituzione.
- Il diritto del contribuente al rimborso delle imposte pagate in eccesso matura solo dopo l'effettiva restituzione delle somme indebitamente percepite o dopo un accertato annullamento dell'obbligo di restituzione.
- In casi simili è importante documentare tempestivamente lo stato giuridico (es. collocamento in pensione) e conservare la prova di eventuali restituzioni per attivare la procedura di rimborso fiscale.
- Quando l'amministrazione pubblica avvia il recupero dell'indebito, il contribuente dovrebbe valutare sia la restituzione delle somme sia le azioni per ottenere il rimborso delle imposte (domanda amministrativa o ricorso giudiziale se necessario).
- Le spese processuali possono essere compensate in controversie di questo tipo quando la questione presenta profili peculiari e non manifestamente fondata da una sola parte.
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