Sentenza del 01/10/2020 n. 786 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito all'applicazione dell'aliquota ridotta dell'IVA gravante sui prodotti alimentari commercializzati e utilizzati come afrodisiaci. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98 - Facoltà per gli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi - Allegato III, punto 1 - Nozioni di "prodotti alimentari destinati al consumo umano" e "prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari" - Prodotti afrodisiaci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'applicazione dell'aliquota IVA ridotta prevista per i prodotti alimentari a determinati prodotti commercializzati e utilizzati come afrodisiaci, composti essenzialmente da elementi di origine vegetale o animale e destinati al consumo orale. L'amministrazione tributaria aveva contestato l'applicazione dell'aliquota ridotta per gli anni 2009-2013 ritenendo che tali prodotti non rientrassero nella nozione di "prodotti alimentari" ai sensi dell'allegato III, punto 1, della direttiva 2006/112/CE; il venditore (X) aveva impugnato tali rettifiche e la controversia è giunta fino alla Corte suprema olandese che ha formulato questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di giustizia ha interpretato le nozioni di "prodotti alimentari destinati al consumo umano" e di "prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari" (allegato III, punto 1, direttiva IVA) nel senso che esse comprendono tutti i prodotti contenenti sostanze nutritive costituenti, energetiche e regolatrici dell'organismo umano, necessarie al mantenimento in vita, al funzionamento e allo sviluppo di tale organismo, assunte per fornire tali sostanze. Tale funzione nutrizionale è il criterio essenziale: se il prodotto apporta tali nutrienti può rientrare nell'allegato III e beneficiare dell'aliquota ridotta anche se il suo consumo produce altresì altri effetti (per esempio aumento della libido). Viceversa, i prodotti che non contengono nutrienti significativi e servono unicamente a produrre effetti diversi dalla nutrizione non rientrano nella categoria. La Corte ha altresì precisato che la nozione va interpretata restrittivamente e che i medicinali sono esclusi (menzionati separatamente nell'allegato III, punto 3). La Corte non ha deciso in merito ai singoli prodotti del procedimento principale: ha rimesso al giudice nazionale la verifica della composizione dei prodotti e della sussistenza della funzione nutrizionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)
articolo 98; allegato III, punto 1
L'allegato III, punto 1, consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte ai prodotti alimentari destinati al consumo umano e ai prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari. Tale nozione va interpretata come riferita a prodotti che apportano sostanze nutritive costituenti, energetiche e regolatrici necessarie al mantenimento, funzionamento e sviluppo dell'organismo umano; la nozione va interpretata restrittivamente.
Regolamento (CE) n. 178/2002
articolo 2 (definizione di "alimento")
La definizione di "alimento" del regolamento 178/2002 è più ampia e riguarda la sicurezza alimentare; la Corte ha ritenuto che tale definizione non sia pertinente per delimitare la nozione di "prodotti alimentari" ai fini dell'allegato III della direttiva IVA, perché eccede la portata dell'allegato.
Direttiva 2006/112/CE
I prodotti farmaceutici sono menzionati separatamente nell'allegato III, punto 3; pertanto i medicinali non possono essere ricondotti alla categoria dei prodotti alimentari ai fini dell'aliquota ridotta.
Diritto nazionale (Paesi Bassi)
Wet houdende vervanging ... articolo 9 e tabella I punto a.1
La normativa olandese prevedeva un'aliquota ridotta per i prodotti alimentari elencati in tabella I; la questione è stata se i prodotti afrodisiaci venduti dal contribuente rientrassero in quella nozione nazionale alla luce dell'interpretazione comunitaria.
Massime di principio
- Per qualificare un prodotto come "prodotto alimentare" ai fini dell'aliquota IVA ridotta occorre verificare la funzione nutrizionale: il prodotto deve apportare sostanze nutritive costituenti, energetiche o regolatrici necessarie al mantenimento in vita, al funzionamento o allo sviluppo dell'organismo umano.
- Se un prodotto apporta tali nutrienti può beneficiare dell'aliquota ridotta anche se è consumato per ottenere altri effetti (es. incremento della libido) o per finalità conviviali: l'esistenza di un effetto aggiuntivo non esclude l'ascrivibilità alla categoria.
- Prodotti privi o quasi privi di valore nutritivo che sono consumati esclusivamente per effetti non nutritivi non rientrano nell'allegato III punto 1 e non possono beneficiare dell'aliquota ridotta.
- I medicinali e i prodotti farmaceutici sono esclusi dalla nozione di "prodotti alimentari" in quanto trattati separatamente dall'allegato III; se il prodotto è classificabile come medicinale occorre escluderlo dalla riduzione IVA.
- L'interpretazione dell'allegato III va svolta restrittivamente essendo una deroga al principio dell'aliquota normale; dunque la sussistenza della funzione nutrizionale deve essere accertata concretamente (analisi della composizione, uso previsto, classificazione regolatoria).
- In caso di dubbi la verifica spetta al giudice o all'amministrazione nazionale: l'interpretazione comunitaria definisce i criteri generali ma l'applicazione ai singoli casi richiede accertamenti di fatto (composizione del prodotto, quantità di nutrienti, destinazione d'uso, eventuale assimilazione a medicinali).
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