Cassazione Penale, Ordinanza n. 24348/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per il delitto fallimentare contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile di un delitto fallimentare commesso in concorso. L'unico motivo di ricorso contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la motivazione sul punto fosse carente o ingiustificata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito era completa ed esente da evidenti illogicità e che, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Norme richiamate
Normativa richiamata per descrivere il titolo di responsabilità e la fattispecie fallimentare contestata; il ricorso non incideva sulla qualificazione del reato ma solo sul trattamento sanzionatorio in punto di attenuanti generiche.
La Corte ribadisce che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva richiamando gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Norma implicita nel dispositivo di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione del giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare espressamente tutti gli argomenti favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- In sede di legittimità, la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata quando la motivazione impugnata è completa e non presenta evidenti illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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