Cassazione Penale, Sentenza n. 7823/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione deducente un unico motivo di violazione di legge (artt. 157 e ss. c.p.p.), sostenendo che il reato indicato nei capi B (e A assorbito) di cui agli artt. 56, 629 c.p. commesso il 07/01/2010 fosse già prescritto il 07/07/2018 (8 anni e 6 mesi) e quindi non più perseguibile alla data della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prescrizione del reato contestato nel capo B maturerà il 05/10/2026, considerando la data di commissione (07/01/2010), la durata ordinaria della prescrizione con gli eventi interruttivi (complessivamente anni 16 e mesi 8) e il periodo di sospensione di 28 giorni dovuto al differimento d'udienza del 11/11/2015 al 09/12/2015 per adesione del difensore ad agitazione sindacale. Nessuna verifica è stata compiuta sul capo E perché non impugnato dal ricorrente. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 157 e ss. cod. proc. pen.
Norme che regolano la prescrizione dei reati; la Corte le ha applicate per calcolare il termine finale della prescrizione tenendo conto degli interruttivi e delle sospensioni.
artt. 56, 629 cod. pen.
Indicano il reato sostanziale contestato (capo B); il ricorrente sosteneva la prescrizione di tale reato, ma la Corte ha valutato che non era intervenuta.
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata dalla Corte d'appello per l'aumento di pena relativo al capo E; la Cassazione non ha riesaminato il capo E perché non impugnato nel ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per il ricorso inammissibile o per i profili di colpa emergenti dal ricorso; applicata per fissare euro 3.000.
Massime di principio
- La semplice affermazione della prescrizione in cassazione non è sufficiente: il giudice valuterà il calcolo della prescrizione tenendo conto della data del fatto, di tutti gli eventi interruttivi e delle eventuali sospensioni procedimentali.
- Eventi come il differimento d'udienza conseguente ad adesione del difensore a uno sciopero possono interrompere o sospendere i termini di prescrizione e incidere sulla data finale della prescrizione.
- Se un motivo di impugnazione riguarda solo alcuni capi di imputazione, la corte non è tenuta a riesaminare gli altri capi non contestati; chi impugna deve specificare i punti che intende far valutare.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di una somma alla Cassa delle ammende in caso di colpa o abuso dell'impugnazione.
- Per chi intende eccepire la prescrizione è fondamentale fornire un calcolo completo e documentato dei termini, indicando e opponendo gli eventuali atti interruttivi e le sospensioni per evitare il rigetto per vizi formali o per errata valutazione.
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