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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11810/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing finanziario stipulato nel 2008 e da una scrittura integrativa del 2009. La società utilizzatrice ha chiesto di accertare la nullità parziale delle pattuizioni per asserita violazione della normativa antiusura, in particolare per la pattuizione di interessi di mora usurari, nonché per violazione delle regole di trasparenza bancaria e di determinazione/determinabilità delle condizioni economiche. In primo grado il tribunale ha ritenuto legittima la risoluzione del rapporto e ha rigettato le domande; la corte d’appello ha confermato il rigetto, ritenendo inammissibile l’appello per difetto di specificità e comunque infondate le censure. In cassazione la società ricorrente ha proposto sette motivi, deducendo: violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la corte d’appello negato come provata una circostanza pacifica; violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello; violazione dell’art. 117, comma 4, TUB, degli artt. 1284 e 1346 c.c. per mancata indicazione nel contratto del regime finanziario dell’interesse e delle condizioni di rimborso/ammortamento; motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c.; ulteriore erronea applicazione dell’art. 342 c.p.c.; violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 1346 c.c. in relazione alla mancata allegazione del piano di ammortamento; e violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 24 Cost., dell’art. 47 Carta UE e degli artt. 6 e 13 CEDU per il mancato approfondimento tecnico, anche tramite CTU, delle questioni relative alla nullità delle pattuizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata in relazione e rinviando la causa a diversa sezione della Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla specificità dell’appello ex art. 342 c.p.c. e alla violazione degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., osservando che l’atto di gravame conteneva effettivamente censure specifiche sulla divergenza tra tasso formalmente indicato e tasso effettivamente applicato, sull’indeterminatezza del regime finanziario dell’interesse e sulla mancata allegazione del piano di ammortamento. Ha inoltre ribadito che la mancanza del piano di ammortamento è un profilo rilevante di per sé e che la motivazione della corte territoriale era contraddittoria e oscura su tale punto. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di una circostanza pacifica e non contestata non può essere trascurata dal giudice; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto assorbente il profilo della corretta specificità dell’appello e della valutazione delle censure tecniche sulle condizioni contrattuali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in combinato con l’art. 115 c.p.c. per censurare la ripartizione dell’onere probatorio e l’affermazione di mancata prova di un fatto ritenuto pacifico.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello è ammissibile quando individua con chiarezza i punti contestati della sentenza di primo grado e confuta le ragioni del primo giudice; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione. La specificità del gravame va commisurata alla motivazione impugnata.

  • art. 117, comma 4, TUB

    Le condizioni economiche del rapporto devono essere indicate in modo chiaro e completo; la Corte ha ritenuto censurabile l’omessa considerazione della mancanza del piano di ammortamento e dell’indicazione del regime finanziario dell’interesse.

  • art. 117, comma 7, TUB

    Richiamato dalla ricorrente come sanzione sostitutiva per la violazione degli obblighi di trasparenza; la Corte non si è soffermata autonomamente sulla misura, ma ha censurato l’approccio della corte territoriale che ne aveva escluso la rilevanza invalidante.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato per la determinazione degli interessi; nel caso concreto rileva in relazione alla necessità di una pattuizione chiara e determinabile del costo del finanziamento.

  • art. 1346 c.c.

    L’oggetto della pattuizione deve essere determinato o determinabile; la mancata indicazione del regime finanziario dell’interesse e del piano di ammortamento è stata valorizzata come indice di indeterminatezza del regolamento contrattuale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non può essere apparente o contraddittoria; la sentenza di merito è stata censurata per aver affermato contemporaneamente difetto di prova, inammissibilità e poi infondatezza nel merito delle stesse doglianze.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicata come base della trattazione in adunanza camerale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa e del pieno esame delle questioni tecniche sollevate.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto a un ricorso effettivo e a un equo esame della controversia.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al giusto processo e alla tutela effettiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell’ammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., è sufficiente che l’atto contenga l’indicazione chiara delle parti della decisione contestate e una critica argomentata delle rationes decidendi, senza necessità di formule rituali o di una riformulazione integrale della sentenza impugnata.
  • La specificità dei motivi di appello va valutata in rapporto alla specificità e ampiezza della motivazione di primo grado: quanto più articolata è la sentenza appellata, tanto più puntuale deve essere la critica, ma sempre in una logica di revisio prioris instantiae.
  • Nei contratti di finanziamento/leasing, la mancata indicazione di elementi essenziali per comprendere il costo effettivo del rapporto, come il regime finanziario dell’interesse e il piano di ammortamento, può integrare un problema di determinatezza/determinabilità dell’oggetto e di trasparenza delle condizioni economiche.
  • La mancanza del piano di ammortamento non può essere trattata come circostanza marginale se incide sulla ricostruzione dell’evoluzione del rapporto, sulla ripartizione tra capitale e interessi e sulla comprensione del debito residuo alle scadenze.
  • Una motivazione che, sul medesimo punto, affermi insieme mancata prova, inammissibilità della censura e infondatezza nel merito è intrinsecamente contraddittoria e può integrare vizio di motivazione apparente o comunque insufficiente/coerente ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLeasingMutuoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieAppelloAmmortamento alla franceseEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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