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Sentenza

Sentenza n. 1061/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 881/2024, relativa all’attribuzione della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 881/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a rilasciare una carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito complessivo di euro 2.000,00, oltre alle spese di lite. Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano certificati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notifica al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha riconosciuto che anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di costituire in favore del ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, secondo le modalità e funzionalità degli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, con accredito complessivo di euro 2.000,00, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e obbligo di intervenire, su istanza di parte, entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Istituisce la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano modalità e funzionalità della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle quali il Ministero deve conformarsi nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento di obblighi gravanti su una pubblica amministrazione in forza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano comprovati il passaggio in giudicato, la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Quando l’amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione alle statuizioni del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento specifico dell’obbligo, indicando le modalità attuative e un termine ultimativo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell’interessato in caso di inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione, anche con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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