Cassazione Penale, Sentenza n. 18268/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164 c.p.; il ricorrente ha dedotto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto inibita la concessione del beneficio più di una volta. Ha inoltre osservato che nella prima vicenda non era stata concessa la sospensione condizionale ma solo l'ordine di sospensione dell'esecuzione ex art. 656 c.p.p., e che, comunque, il comma 4 dell'art. 164 c.p. consente la ripetuta concessione quando la pena cumulata non superi i limiti di cui all'art. 163 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata si fondasse su una errata interpretazione dell'art. 164 c.p., inteso come assoluto divieto di concedere più volte la sospensione condizionale. In realtà il comma 4 salva il caso in cui la pena risultante dalla nuova condanna cumulata con la precedente non superi i limiti dell'art. 163 c.p.; nel caso concreto la somma delle pene non superava i due anni, sicché il giudice dell'esecuzione non poteva sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di cognizione. La Corte ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 95/1976, che ha ridotto l'efficacia limitativa dell'ultima disposizione di cui all'art. 164. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Norme richiamate
La norma non vieta in assoluto la ripetuta concessione della sospensione condizionale; il comma 4 ammette la concessione per una nuova condanna se la pena cumulata non supera i limiti dell'art. 163 c.p. L'erronea applicazione della norma come divieto assoluto è stata censurata.
Fissando il limite massimo della pena compatibile con la sospensione condizionale (due anni per i delitti prevenuti dall'ordinanza), è il parametro da utilizzare per valutare la possibilità di concedere il beneficio anche per una seconda condanna cumulata.
Richiamato nella vicenda di fatto: nella prima vicenda sarebbe stato disposto l'ordine di sospensione dell'esecuzione ex art. 656 c.p.p. e non la concessione della sospensione condizionale della pena.
sentenza Corte costituzionale n. 95/1976
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'ultima parte dell'art. 164 nella parte in cui impediva la concessione della sospensione a chi avesse già una precedente condanna a pena detentiva non sospesa, quando la pena cumulata non superi i limiti dell'art. 163; la pronuncia è stata invocata per escludere l'ostatività della norma.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Base normativa per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata da parte della Corte.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena non è vietata in assoluto a chi abbia una precedente condanna: va valutata la pena complessiva cumulata rispetto ai limiti dell'art. 163 c.p.
- Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi discrezionalmente al giudice di cognizione quando quest'ultimo ha valutato e concesso (o potenzialmente poteva concedere) il beneficio nei limiti di legge; l'accertamento sulla cumulabilità e sui limiti di cui all'art. 163 c.p. è determinante.
- Occorre verificare se nella vicenda precedente vi sia stata una effettiva concessione della sospensione condizionale o solo misure alternative/ordine di sospensione dell'esecuzione (es. art. 656 c.p.p.), perché la distinzione incide sul corretto inquadramento giuridico.
- La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 95/1976) limita l'interpretazione restrittiva dell'art. 164: quando la pena cumulata non supera i limiti previsti, la norma non può essere utilizzata per escludere automaticamente il beneficio.
- Nelle impugnazioni avverso provvedimenti di esecuzione fondati su errore di diritto concernente l'interpretazione di norme sulla sospensione condizionale, la Corte può annullare senza rinvio se l'errore è manifesto e la soluzione di diritto è univoca.
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