Cassazione Penale, Sentenza n. 12463/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/10/2023 che aveva respinto l'opposizione avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'opposizione era stata respinta per due ordini di ragioni: 1) presunto difetto di legittimazione del difensore a proporre l'opposizione (la legittimazione sarebbe spettata solo alla "parte" o al procuratore speciale); 2) nel merito, l'istanza originaria (depositata il 7/01/2021) indicava i redditi relativi al 2020 anziché quelli relativi al 2019, annualità di riferimento al momento del deposito. Il ricorrente ha poi eccepito che in sede di opposizione è stata prodotta il 4/10/2023 un'autocertificazione integrativa attestante i redditi del 2019, che tuttavia il Presidente non avrebbe valutato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato sul profilo procedurale: è censurabile la parte dell'ordinanza che negava la legittimazione del difensore, perché la giurisprudenza consolidata riconosce al difensore un diritto di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello dell'interessato. Tuttavia la sentenza ha confermato l'ordinanza impugnata sul piano del merito: l'istanza originaria era inammissibile perché priva dell'autocertificazione relativa all'annualità di riferimento (2019), e tale inammissibilità non poteva essere sanata con l'autocertificazione prodotta in sede di opposizione. Di conseguenza l'ordinanza è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (senza rifusione delle spese dell'Avvocatura dello Stato, che si era limitata a condividere il provvedimento).
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
l'interessato può proporre ricorso avverso il provvedimento che respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97
Disciplina il ricorso contro il rigetto/inammissibilità dell'istanza di patrocinio; è norma di riferimento per i termini e la specie di giudizio e consente l'opposizione; la giurisprudenza applica anche principi processuali penali in via integrativa per definire la legittimazione all'impugnazione del difensore.
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba contenere, a pena di inammissibilità, "una dichiarazione sostitutiva di certificazione ... attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76"
Stabilisce che l'autocertificazione dei redditi relativa all'annualità di riferimento è condizione di ammissibilità dell'istanza; la mancanza di tale autocertificazione rende l'istanza inammissibile e non sanabile in opposizione.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Individua la modalità di determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione; la giurisprudenza lo interpreta come richiamo alla necessità che l'autocertificazione riguardi l'ultima annualità per la quale, al momento del deposito, sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione.
artt. 14 e 15 d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150
Disciplinano il procedimento speciale per le liquidazioni degli onorari di avvocato, fornendo il quadro normativo cui coordinare il procedimento di ammissione al patrocinio; evidenziano il carattere sommario e accessorio della procedura.
art. 99, 571 comma 3 e 613 c.p.p. (richiamati in via interpretativa)
Norme del codice di procedura penale richiamate per i principi in materia di impugnazioni e per la possibilità che il difensore abbia potere di impugnazione autonomo e parallelo rispetto alla parte.
art. 96 d.P.R. n. 115/2002
Attribuisce al giudice poteri di accertamento (anche tramite Guardia di Finanza) quando vi siano fondati motivi di sospetto sulle condizioni economiche dell'istante; tali poteri operano solo se l'istanza è ammissibile e non autorizzano a integrare un'istanza formalmente inammissibile.
art. 97 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione alla notificazione e alle modalità di conoscenza del provvedimento impugnabile; utile per calcolare i termini di impugnazione.
Massime di principio
- Il difensore ha un diritto di impugnazione autonomo e parallelo rispetto all'interessato: è consolidato l'orientamento secondo cui l'avvocato può proporre opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 anche se la decisione originaria riguarda l'ammissione al patrocinio, purché vi sia mandato; per sicurezza è opportuno conferire procura speciale quando previsto.
- L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere, a pena di inammissibilità, l'autocertificazione relativa all'ultima annualità per la quale al momento del deposito sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (ossia l'annualità di riferimento). La mancata indicazione rende l'istanza inammissibile.
- Una domanda inammissibile per mancanza dell'autocertificazione dell'annualità di riferimento non può essere sanata con l'integrazione prodotta in sede di opposizione: l'autocertificazione integrativa depositata successivamente non ricostituisce l'ammissibilità dell'istanza originaria; il rimedio è presentare una nuova istanza correttamente formulata.
- Il giudice può usare poteri istruttori e di verifica (anche chiedendo integrazioni o disposizioni di accertamenti) solo quando l'istanza è formalmente ammissibile; tali poteri non devono essere intesi come autorizzazione a integrare parti essenziali mancanti dell'istanza originaria.
- Se la decisione del giudice poggia su più motivi autonomi, l'eventuale vizio relativo a uno solo di essi non determina necessariamente la riforma dell'ordinanza quando gli altri motivi siano idonei a reggere la decisione.
- In caso di errori materiali o di indicazione dell'annualità sbagliata, la strategia corretta è presentare tempestivamente una nuova istanza con la dichiarazione reddituale corretta e documentazione probante; in alternativa, curare preventivamente l'integrità formale della domanda prima del deposito.
- Osservare i termini di impugnazione (20 giorni dall'acquisizione della notizia ai sensi dell'art. 97) e, se possibile, allegare al primo deposito la documentazione che attesti l'annualità di riferimento; nel dubbio, indicare e comprovare entrambe le annualità ove pertinente.
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