Cassazione Civile, Ordinanza n. 14779/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a una stanza ad uso ufficio in un immobile di Ferrara. La società locatrice aveva intimato lo sfratto alla cooperativa conduttrice; nel giudizio di opposizione erano emerse contestazioni sulla legittimazione attiva della locatrice, sulla reale titolarità dell’immobile e sulla natura simulata del contratto. Il Tribunale, dopo il mutamento di rito, aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento, aveva disposto il rilascio dell’immobile anche nei confronti della terza intervenuta e aveva condannato la conduttrice e la terza occupante al pagamento di canoni, spese condominiali, quota di registrazione e danni da occupazione sine titulo. In appello, la conduttrice e la terza intervenuta avevano dedotto, tra l’altro, la violazione degli artt. 426 e 420 c.p.c., sostenendo che la locatrice avesse proposto domande nuove oltre il termine delle preclusioni processuali nel giudizio di cognizione instauratosi dopo l’opposizione allo sfratto. In cassazione, la sola ricorrente ha censurato la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 657 e 426 c.p.c., ribadendo che nel procedimento di convalida di sfratto il locatore non potrebbe formulare domande nuove o comunque modificare oltre i limiti originari le proprie domande; ha richiamato un orientamento giurisprudenziale ritenuto favorevole alla propria tesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha osservato che l’orientamento giurisprudenziale invocato dalla ricorrente è stato superato da successive pronunce, secondo cui, quando l’intimato propone opposizione nel procedimento per convalida di sfratto, il giudizio si trasforma in un ordinario processo di cognizione soggetto alle forme dell’art. 447-bis c.p.c. e il thema decidendum si cristallizza solo con la combinazione tra atti della fase sommaria e memorie integrative ex art. 426 c.p.c. In tale fase, l’originario intimante può non solo emendare, ma anche modificare le domande, soprattutto se in dipendenza delle difese avversarie. Per questo il ricorso è stato rigettato. Non sono state liquidate spese di legittimità perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti alla proposizione di nuove domande nel procedimento di sfratto; la Corte, però, valorizza l’evoluzione giurisprudenziale che consente la modifica delle domande nella fase di cognizione successiva all’opposizione.
È invocato dalla ricorrente insieme all’art. 657 c.p.c. per denunciare la tardività delle domande nuove; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva.
La Corte afferma che, nel giudizio di merito conseguente all’opposizione a sfratto, le memorie integrative previste da questa norma segnano il momento in cui si consolida il thema decidendum e consentono all’intimante di emendare e anche modificare le domande.
Il giudizio instaurato per effetto dell’opposizione allo sfratto viene qualificato come processo di cognizione da svolgersi nelle forme di questa disposizione.
È la base procedurale per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato trasforma il giudizio in un processo di cognizione soggetto alle forme dell’art. 447-bis c.p.c., con conseguente diversa disciplina delle preclusioni.
- Nel giudizio di merito successivo all’opposizione, il thema decidendum si cristallizza solo mediante la combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c.
- Nella fase di cognizione successiva all’opposizione a sfratto, l’originario intimante può non solo precisare o emendare le domande, ma anche modificarle, specie quando ciò sia conseguenza delle difese svolte dalla controparte.
- La tardività delle domande del locatore non può essere affermata sulla base di un orientamento giurisprudenziale superato, ove la giurisprudenza successiva abbia riconosciuto un più ampio potere di modifica in sede di cognizione.
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