Cassazione Civile, Ordinanza n. 32176/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare con cui una parte si era obbligata a vendere un immobile a più promissari acquirenti; il preliminare prevedeva che questi eseguissero a proprie spese lavori di ristrutturazione del tetto e, per consentirli, venivano consegnate le chiavi. In seguito a contrasti sull’esecuzione delle opere, la promittente venditrice sostituiva la serratura impedendo l’accesso all’immobile. I promissari acquirenti proponevano azione possessoria e ottenevano in via sommaria la reintegrazione; poi, nel giudizio di merito, tutte le parti chiedevano la cessazione della materia del contendere, essendo stata rinunciata la reintegra. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e compensava integralmente le spese per giusti motivi. In appello la venditrice censurava la compensazione e chiedeva che, valutata la soccombenza virtuale delle controparti sulla base dell’asserita mancanza di detenzione qualificata e dell’infondatezza dell’eccezione petitoria, le stesse fossero condannate alle spese di entrambi i gradi. La Corte d’appello rigettava il gravame ritenendo, da un lato, che il provvedimento sommario possessorio fosse assorbito dalla decisione di merito e, dall’altro, che la doglianza sulle spese fosse generica perché non colpiva specificamente la motivazione del primo giudice sui giusti motivi di compensazione. In cassazione la ricorrente denunciava nullità della sentenza per violazione degli artt. 91, 112 e 342 c.p.c., sostenendo che l’appello avesse invece chiaramente contestato la compensazione delle spese e che la richiesta di applicare la soccombenza virtuale implicasse necessariamente la critica ai giusti motivi addotti dal Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse effettivamente fondato la decisione su una mera declaratoria di inammissibilità per genericità del gravame, ma avesse sostanzialmente respinto nel merito la richiesta di riformare il regolamento delle spese, affermando che la pronuncia del Tribunale sui giusti motivi di compensazione, fondata sulla natura della decisione e sull’elevata conflittualità tra le parti, non era stata specificamente censurata. Poiché tale argomentazione autonoma era rimasta priva di specifiche censure, il ricorso non poteva essere accolto. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sulle spese; la Corte non ne svolge una lettura innovativa, ma conferma che la statuizione sulle spese resta governata dal criterio della soccombenza salvo giusti motivi di compensazione.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ritiene che la doglianza non colga la reale ratio della decisione impugnata.
Richiamato in relazione al requisito di specificità dell’appello; la Corte conferma che la censura deve confrontarsi con la motivazione effettiva della decisione impugnata.
Citato nel passaggio sulla domanda possessoria ed eccezione petitoria, quale riferimento alla deduzione dell’infondatezza della tutela possessoria per carenza di detenzione qualificata.
art. 4, comma 4, d.m. n. 55 del 2014
Richiamato per affermare che, quando due controricorsi sostanzialmente identici sono stati depositati da un unico difensore per più parti, spetta un solo compenso professionale.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello contro la statuizione sulle spese, la censura deve confrontarsi specificamente con la motivazione posta dal primo giudice a fondamento della compensazione; non è sufficiente riproporre, in via implicita, una diversa lettura della soccombenza virtuale.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una ratio autonoma e assorbente, il ricorso per cassazione è inammissibile se non la attinge espressamente: il motivo deve colpire la concreta argomentazione decisiva e non una lettura solo apparente della sentenza.
- La compensazione delle spese può essere sorretta da giusti motivi legati alla natura della decisione e all’elevata conflittualità tra le parti, senza necessità di una valutazione comparativa nel merito delle rispettive tesi.
- La richiesta di applicazione della soccombenza virtuale non implica automaticamente la contestazione specifica dei giusti motivi di compensazione già esplicitati nella sentenza di primo grado.
- In presenza di due controricorsi sostanzialmente identici redatti dallo stesso difensore per parti diverse, il compenso professionale spetta una sola volta.
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