Sentenza del 27/07/2016 n. 15588 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la tempestività della domanda di rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal datore di lavoro sull'incentivo alle dimissioni. Il contribuente aveva fondato la richiesta sulla sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, che aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la normativa italiana sull'aliquota ridotta, differenziata in base al sesso e all'età. Secondo l'Agenzia, il termine quadriennale previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 decorreva dalla data della ritenuta, effettuata alla fine del 2000, e non dalla successiva sentenza europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13676/2014: quando un'imposta viene dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine di decadenza per chiederne il rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta e non dalla data della sentenza della Corte di giustizia. Poiché l'istanza era stata presentata il 15 febbraio 2007, oltre 48 mesi dopo la ritenuta effettuata alla fine del 2000, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rigettato nel merito la domanda originaria del contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate per la presenza di precedenti giurisprudenziali non univoci.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis
Prevedeva un'aliquota ridotta alla metà sulle somme erogate a titolo di incentivo alle dimissioni ai lavoratori che avessero superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini.
La disposizione è stata ritenuta incompatibile con il principio europeo di parità di trattamento tra uomini e donne, perché stabiliva soglie di età diverse in base al sesso.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Il termine di decadenza per la domanda di rimborso delle imposte sui redditi è di 48 mesi.
Il termine decorre dalla data del versamento o della ritenuta fiscale, anche quando l'incompatibilità della norma impositiva con il diritto dell'Unione europea venga accertata successivamente da una sentenza della Corte di giustizia.
Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE
Direttiva relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione e la promozione professionali e le condizioni di lavoro.
La direttiva è stata utilizzata come parametro europeo per dichiarare illegittima la differenziazione anagrafica tra uomini e donne prevista dalla normativa italiana.
Sentenza della Corte di giustizia UE 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani
Ha dichiarato contraria al diritto dell'Unione la disciplina italiana che applicava un'aliquota agevolata alle somme corrisposte per incentivo alle dimissioni sulla base di soglie di età differenti per uomini e donne.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13676/2014
Ha stabilito che la pronuncia europea che accerta l'incompatibilità dell'imposta non sposta in avanti il termine di decadenza per il rimborso, il quale resta ancorato alla data originaria del versamento.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un'imposta o di una ritenuta successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine decadenziale normalmente decorre dalla data del pagamento o della ritenuta, non dalla data della successiva sentenza europea.
- La successiva pronuncia della Corte di giustizia può fondare il diritto sostanziale al rimborso, ma non riapre automaticamente i termini procedurali già scaduti.
- È essenziale presentare l'istanza di rimborso entro il termine previsto dalla specifica normativa tributaria, anche se l'illegittimità della tassazione non è stata ancora definitivamente accertata.
- Se la domanda è presentata oltre il termine decadenziale, il giudice può rigettarla senza esaminare ulteriori questioni di merito, purché i fatti rilevanti siano già accertati.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, al momento della controversia, esistano orientamenti giurisprudenziali contrastanti o non univoci.
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