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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36295/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente di ingenti somme ritenute profitto dei reati (artt. 110 e 640-bis; 110 e 316-bis; nonché profili connessi a 640-quater e 322-ter). Denunciava inosservanza ed errata applicazione delle norme penali relative alla confisca e al sequestro per equivalente. Parallelamente l'indagato Di Marco aveva proposto ricorso per cassazione contro il rigetto della sua istanza di riesame sul sequestro di somme di minore entità, deducendo carenze motivazionali (omessa indicazione del "periculum in mora") e vizio di motivazione/illogicità riguardo alle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso del Procuratore, è stata ritenuta la mancata legittimazione del pubblico ministero ricorrente (procuratore di Termini Imerese) a proporre il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo: la giurisprudenza consolidata stabilisce che, nelle misure cautelari reali, può ricorrere il pubblico ministero presso l'organo che ha pronunciato la decisione, e non un diverso ufficio requirente. Quanto al ricorso di Di Marco, il Collegio lo ha ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza e ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse legittimamente integrato la motivazione sul "periculum in mora" (richiamando la natura fungibile del denaro e la previsione di confisca obbligatoria), dunque non sussistevano i vizi denunciati. Conseguentemente Di Marco è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p., comma 2

    Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora"

    Occorre motivare anche il periculum in mora quando il sequestro è finalizzato alla confisca del profitto; tale motivazione può consistere nella valutazione del rischio di dispersione/modifica del bene durante il giudizio; per i beni fungibili (denaro) il pericolo di dispersione è connaturato

  • art. 240 c.p.

    Norma sulla confisca (richiamata come finalità del sequestro preventivo); la giurisprudenza richiede che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca contenga adeguata motivazione sulle esigenze che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo

  • art. 640-bis c.p.

    Reato oggetto dell'indagine; il ricorso del P.M. contestava l'applicazione/valutazione delle norme relative al profitto del reato e alla confisca, ma la Corte non ha esaminato il merito per difetto di legittimazione

  • art. 316-bis c.p.

    Reato menzionato nel ricorso del P.M. come rilevante ai fini del sequestro per equivalente; la questione sostanziale non è stata esaminata per inammissibilità del ricorso

  • art. 640-quater e art. 322-ter c.p.

    Richiamati dal P.M. in relazione alla confisca obbligatoria e ai presupposti distributivi della confisca; non sono stati decisamente valutati nel merito dalla Corte per motivi processuali

  • art. 325 c.p.p.

    contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, possa proporre ricorso (oltre all'imputato, al suo difensore ed all'avente diritto alla restituzione) il "pubblico ministero"

    La norma non specifica ulteriormente quale ufficio requirente possa proporre il ricorso; la Corte interpreta in combinato disposto con la giurisprudenza che la legittimazione spetta al pubblico ministero presso l'organo che ha pronunciato la decisione impugnata, non a un diverso ufficio

  • art. 311 c.p.p., comma 1

    Nel contesto delle misure cautelari personali questa norma riconosce la legittimazione anche al pubblico ministero che ha chiesto la misura; la Corte osserva che analoga specificazione non figura nell'art. 325 e la giurisprudenza limita la legittimazione nei sequestri reali

  • art. 309 c.p.p., comma 8-bis

    Richiamata come norma che consente, in sede di riesame, la partecipazione del P.M. che ha chiesto la misura in luogo del P.M. del Tribunale per le misure personali; tale possibilità non estende la legittimazione ad impugnare in cassazione per misure reali

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nel caso per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, con valutazione di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 606 c.p.p.

    Riferimento alla disciplina delle motivazioni di cassazione; citata in rapporto alle censure prospettate dall'indagato sulla motivazione del provvedimento di sequestro

  • art. 274 e 275 c.p.p.

    Norme richiamate dall'indagato (attraverso art. 600 c.p.p.) in ordine all'obbligo di motivazione e alla valutazione delle doglianze difensive; la Corte ha ritenuto le doglianze non fondate o inammissibili

  • Sezioni Unite, sentenza n. 36959 del 24/06/2021

    "il provvedimento di sequestro preventivo ... deve contenere la concisa motivazione anche del \"periculum in mora\""

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce l'onere motivazionale sul periculum in mora per i sequestri finalizzati alla confisca; il Tribunale del riesame ha integrato la motivazione richiamando il rischio di dispersione e la natura obbligatoria della confisca per i reati contestati

Massime di principio

  • Per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca occorre sempre una motivazione, anche sintetica, sul "periculum in mora"; tuttavia, se la motivazione iniziale è presente anche se sommaria, il giudice del riesame può integrarla evitando la nullità automatica
  • Il denaro e gli altri beni fungibili pongono, in genere, un rischio intrinseco di dispersione che giustifica più facilmente il periculum in mora rispetto ai beni non fungibili
  • In caso di impugnazione di provvedimenti reali (sequestri) la legittimazione ad appellare o a ricorrere in cassazione del pubblico ministero è circoscritta: normalmente può proporre ricorso il P.M. dell'ufficio presso l'organo che ha pronunciato il provvedimento; un diverso ufficio requirente rischia l'inammissibilità per difetto di legittimazione
  • Le censure processuali relative a vizi di motivazione devono essere effettivamente rilevanti e specifiche; censure generiche, titolate o non argomentate sono spesso dichiarate inammissibili o manifestamente infondate
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e, se emergono profili di colpa, anche l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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